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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15828/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello del 29/11/2021 lamentando vizio di motivazione nella determinazione della pena pecuniaria. Dopo che la Corte d'Appello aveva ridotto la pena detentiva riconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, il ricorrente chiedeva che la pena pecuniaria venisse adeguatamente ridotta e che la motivazione in proposito fosse più articolata; il difensore ha sostenuto che la Corte si era limitata a un'affermazione laconica secondo cui non sussistevano ragioni per intervenire favorevolmente sulla sanzione pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la pena pecuniaria di euro 35.000 resta valida nonostante la riduzione della pena detentiva a 4 anni e 4 mesi, ritenendo non necessario un maggior dettaglio motivazionale in quanto l'ammontare della multa risulta già vicino al minimo edittale. La Cassazione ha richiamato il principio di autonomia della pena pecuniaria rispetto a quella detentiva e il criterio secondo cui il giudice di merito soddisfa l'obbligo di motivazione dando conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    delitto relativo all'illecita detenzione di sostanze stupefacenti

    Natura dell'illecito contestato: la norma è la base incriminatrice per il reato per cui è stato comminato il trattamento sanzionatorio

  • Codice penale, art. 133

    criteri di determinazione della pena

    La Corte richiede che il giudice di merito dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 nella determinazione della pena; la motivazione è assolta quando si esplicitano i criteri, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, caso in cui è necessaria motivazione più dettagliata

  • Codice penale, art. 62-bis

    riduzione per riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    Norma richiamata nel calcolo della pena per spiegare la diminuzione operata dal Tribunale e valutata in appello

  • Codice di procedura penale, art. 616

    condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

    Base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 3, n. 27779 del 28/01/2016 (M'Barki Haye); Sez. 2, n. 9361 del 27/05/1975 (Lo Presti); Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 (Mastro); Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 (Serratore)

    Principi consolidati richiamati: la pena pecuniaria è determinata indipendentemente dalla pena detentiva perché commisurata anche alla capacità economica; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella graduazione della pena e assolve all'obbligo motivazionale dando conto dei criteri di cui all'art. 133, mentre è richiesta motivazione più approfondita solo se la pena è di gran lunga superiore alla media edittale

Massime di principio

  • La pena pecuniaria è autonoma rispetto alla pena detentiva: la sua entità può non seguire automaticamente la riduzione della reclusione, essendo commisurata anche alla capacità economica dell'imputato
  • Il giudice di merito soddisfa l'obbligo motivazionale se indica l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; non sempre è necessaria una motivazione molto dettagliata, soprattutto quando la pena pecuniaria è prossima al minimo edittale
  • La semplice riduzione della pena detentiva, anche per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, non determina di per sé l'obbligo di ridurre proporzionalmente la multa; occorre valutare l'offensività del fatto e le condizioni economiche dell'imputato
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione interviene soltanto in caso di manifesta illogicità, insufficienza o contraddittorietà della motivazione
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali secondo l'art. 616 c.p.p.

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