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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15562/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La controversia nasce dall'emissione, da parte del Comune, di ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 per recuperare dagli assegnatari di alloggi PEEP il conguaglio del costo di acquisto dell'area su cui era stato realizzato l'intervento edilizio. Il Tribunale aveva annullato le ingiunzioni ritenendo obbligate solo le cooperative edilizie concessionarie delle aree. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, affermando che: il conguaglio è dovuto per legge dagli assegnatari e dai loro aventi causa in base al principio del perfetto pareggio economico di cui all'art. 35 l. 865/1971, integrando la convenzione con le clausole mancanti ex artt. 1339 e 1419 c.c.; nella specie sussisteva anche un obbligo contrattuale degli assegnatari, desumibile dalle clausole convenzionali che prevedevano il subentro degli acquirenti e il pagamento diretto del conguaglio al Comune; la comunicazione comunale era tempestiva perché l'art. 14 richiedeva solo che il conguaglio non fosse ancora noto al Comune; la pretesa non era prescritta, poiché la comunicazione del 12 aprile 2007 costituiva in mora gli assegnatari interrompendo il termine decennale. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 35 l. 865/1971 e degli artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., sostenendo che l'obbligo di conguaglio graverebbe solo sulle cooperative e non sugli assegnatari; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla stipula e consegna degli alloggi dal 1999 e alla conoscenza del costo delle aree già dal 1997, per contestare la tempestività della richiesta comunale; 3) violazione degli artt. 2943 e 1219 c.c., sostenendo che la comunicazione del 12 aprile 2007 non fosse idonea a interrompere la prescrizione perché recava l'importo complessivo e non quello dovuto da ciascuno; 4) omesso esame del fatto relativo alla mancata chiarezza dell'individuazione del soggetto obbligato e dell'importo nella comunicazione interruttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 35 l. 865/1971 impone il principio del perfetto pareggio economico, sicché il Comune può recuperare dagli assegnatari pro quota i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto delle aree; inoltre, la clausola convenzionale invocata dal Comune consentiva la richiesta del conguaglio anche quando l'importo fosse divenuto noto solo dopo la consegna degli alloggi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a censurare accertamenti di fatto e valutazioni di merito sulla idoneità interruttiva della comunicazione del 12 aprile 2007. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché la Corte d'appello aveva espressamente esaminato la questione, dando una motivazione sufficiente sull'efficacia della comunicazione ai fini della mora e dell'interruzione della prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35 l. 865/1971

    La convenzione per le aree PEEP deve prevedere un corrispettivo pari al costo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione; opera il principio del perfetto pareggio economico, che consente al Comune di recuperare dagli assegnatari o dai loro aventi causa tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree, anche per i maggiori oneri derivanti dal contenzioso sull'esproprio.

  • art. 1339 c.c.

    La clausola mancante relativa al pareggio economico può intendersi inserita di diritto nella convenzione quando imposta dalla legge.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità o mancanza di una clausola contraria alla legge non travolge il resto del regolamento contrattuale, potendo la clausola necessaria essere sostituita o integrata dalla previsione legale.

  • art. 2943 c.c.

    La comunicazione del creditore può assumere efficacia interruttiva della prescrizione se idonea a manifestare la volontà di far valere il credito, secondo l'apprezzamento di merito.

  • art. 1219 c.c.

    La comunicazione può integrare costituzione in mora del debitore, idonea anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.

  • R.D. 639/1910

    Costituisce il procedimento utilizzato dal Comune per l'emissione delle ingiunzioni di pagamento oggetto di contestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è scrutinabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo realmente non valutato; non è consentito trasformarlo in una censura di merito sull'apprezzamento delle prove.

Massime di principio

  • In materia di edilizia economica e popolare, il principio del perfetto pareggio economico impone che il corrispettivo della cessione delle aree consenta al Comune di recuperare tutti i costi effettivamente sostenuti per l'acquisizione, con possibilità di rivalsa pro quota sugli assegnatari o sui loro aventi causa.
  • Quando la convenzione prevede il subentro degli acquirenti nella posizione dell'originario concessionario e disciplina il pagamento del conguaglio al Comune, l'obbligazione può gravare direttamente sugli assegnatari anche se l'importo definitivo sia determinato successivamente alla consegna degli alloggi.
  • La richiesta comunale di pagamento del conguaglio non è tardiva se, secondo la clausola convenzionale, il presupposto rilevante è la mancata conoscenza dell'importo da parte dell'ente, non già la data di insorgenza dei fatti che hanno generato il maggiore costo.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la valutazione circa l'idoneità della comunicazione a costituire in mora il debitore e a rendere certo il credito è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a contestare la lettura delle risultanze istruttorie o la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito, senza indicare un fatto storico decisivo del tutto omesso dal decisum.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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