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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16181/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società in accomandita semplice e i suoi soci avevano impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, per l'anno d'imposta 2001, aveva rettificato il reddito e recuperato Irpef, Iva e Irap. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale; la CTR aveva confermato, affermando che la mancata attivazione del contraddittorio rendeva nullo l'intero avviso, sia per l'Iva sia per i tributi non armonizzati, in ragione dell'unitarietà dell'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio, per i tributi non armonizzati, negli accertamenti cd. a tavolino, cioè senza accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; 2) violazione degli artt. 112 e 53 d.lgs. 546/1992, deducendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non specificamente censurata in appello la statuizione di primo grado sulla cosiddetta prova di resistenza in relazione all'Iva. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e, in difformità dalla proposta del relatore, anche il secondo, cassando la sentenza con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, per i tributi non armonizzati come Irpef e Irap, negli accertamenti a tavolino non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale e quindi non poteva essere dichiarata la nullità dell'avviso per tale ragione. Quanto all'Iva, la Corte ha ribadito che la violazione del contraddittorio può comportare invalidità dell'atto solo se il contribuente assolva l'onere di indicare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e se tali difese non siano pretestuose; ha però rilevato che la CTR non aveva esaminato specificamente le censure d'appello dell'Ufficio sulla prova di resistenza. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce di tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    "Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali"

    non introduce un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; il contraddittorio va attivato solo per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    norma processuale richiamata per dedurre la violazione di legge nel primo motivo di ricorso

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    norma processuale richiamata per dedurre la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 53 d.lgs. 546/1992

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione alla necessità di specificità dei motivi di appello nel processo tributario

Massime di principio

  • Per i tributi non armonizzati, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non configura un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: la garanzia opera solo negli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche svolti nei locali del contribuente.
  • Negli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio non determina, di per sé, la nullità dell'atto impositivo.
  • Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può invalidare l'atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e tali difese appaiono non pretestuose.
  • La prova di resistenza si assolve con la dimostrazione che il mancato contraddittorio ha impedito di rappresentare elementi potenzialmente idonei a incidere sulla decisione amministrativa, a prescindere dalla loro effettiva fondatezza.
  • Il giudice di appello deve esaminare specificamente le censure svolte avverso la statuizione di primo grado sulla prova di resistenza; la mancata considerazione di tali censure impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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