Cassazione Penale, Sentenza n. 13935/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi per irregolare notificazione dell'avviso di chiusura indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen.: l'avviso sarebbe stato notificato ad un indirizzo errato (Piazza Martiri, 10 di Novara invece della frazione Lumellogno) e successivamente notificato al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, anche qualora sussistesse l'irregolarità lamentata, si tratterebbe di una nullità assoluta di carattere generale ma a regime intermedio (art. 178 c.p.p.), suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 184 c.p.p. poiché non dedotta tempestivamente come questione preliminare (art. 491 c.p.p.). Essendo mancata l'opposizione nelle forme e nei termini, la nullità si è considerata sanata e la sentenza di merito rimane valida; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende. Resta ferma la statuizione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e la rideterminazione della pena in sede d'appello in ragione dell'estinzione per prescrizione della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 182, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 285/1992).
Norme richiamate
Norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale, reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado.
art. 182, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 285/1992
Norma sulla guida in stato di ebbrezza; la relativa contravvenzione è stata dichiarata estinta per prescrizione e ciò ha inciso sulla determinazione complessiva della pena in appello.
Disposizione sull'avviso di chiusura delle indagini preliminari; la corretta notificazione dell'avviso era il vizio dedotto dal ricorrente.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la notificazione al difensore; l'uso di tale modalità, se ritenuta errata, è considerata un'irregolarità della notificazione che assume carattere di nullità a regime intermedio.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle nullità di procedura; nel giudizio la Corte ha valutato la natura della nullità rilevata.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Classificazione delle nullità: la Corte ha ritenuto che l'irregolarità denunciata fosse una nullità assoluta di ordine generale a regime intermedio richiamabile nei termini dell'art. 180.
Stabilisce i termini per la deduzione delle nullità di regime intermedio; la mancata deduzione ha inciso sulla sanatoria della nullità.
art. 181, commi 2 e 3 cod. proc. pen.
Richiamati a sostegno del principio che alcune nullità consumatesi nelle indagini devono essere eccepite per tempi e modi specifici; rilevanza ai fini della deduzione pretermessa.
Norma sulla sanatoria delle citazioni, avvisi e notificazioni: la Corte ha ritenuto che la nullità potesse essere sanata per comportamento processuale e mancata tempestiva eccezione.
art. 491, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina le questioni preliminari che devono essere dedotte; la Corte ha osservato che la nullità relativa alla notificazione doveva essere sollevata come questione preliminare.
art. 23, commi 8 e 9 del d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive proroghe
Richiamate per spiegare le modalità con cui è stato trattato il procedimento all'udienza (forme semplificate e modalità previste dai decreti-legge di proroga).
Massime di principio
- Un'irregolarità nella notificazione dell'avviso di chiusura indagini può costituire una nullità assoluta ma di regime intermedio (art. 178 c.p.p.); va eccepita tempestivamente come questione preliminare o può essere sanata.
- La mancata deduzione della nullità nei termini e nelle forme (art. 491 c.p.p.) determina la sanatoria ai sensi dell'art. 184 c.p.p. se l'imputato ha partecipato al processo o è stato rappresentato dal difensore senza riserve procedurali.
- La notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., se ritenuta erronea, non sempre determina l'annullamento automatico degli atti successivi se la finalità dell'atto è comunque raggiunta (rappresentanza e partecipazione al giudizio).
- In situazioni analoghe è essenziale sollevare immediatamente le eccezioni procedurali in forma di questioni preliminari per evitare che le stesse vengano considerate sanate.
- La cassazione si concentra principalmente su questioni di diritto e di regolarità procedurale: quando la violazione non impedisce il raggiungimento della finalità dell'atto (es. effettiva rappresentanza dell'imputato), la sanzione più probabile è la perdita della impugnazione per inammissibilità.
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