Cassazione Civile, Ordinanza n. 05693/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il debitore esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione immobiliare riunita, contestando la legittimità dei crediti azionati da due banche in forza di tre mutui ipotecari e di un decreto ingiuntivo relativo a un'apertura di credito su un conto corrente. La censura si fondava sulla dedotta usurarietà e anatocisticità degli interessi applicati e, in appello, anche sulla pretesa nullità dei contratti di conto corrente per difetto di forma ex art. 117 TUB. Il tribunale aveva dichiarato in parte inammissibile l'opposizione per effetto di un giudicato esterno formatosi su un precedente giudizio relativo al conto corrente n. 1375 e aveva rigettato il resto. La corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il giudicato esterno sul conto corrente n. 1375 non poteva estendersi ad altri rapporti di conto corrente autonomi confluiti in quel saldo; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla nullità dei contratti di conto corrente ex art. 117 TUB e sul motivo d'appello relativo ad anatocismo e usura.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del coniuge del ricorrente che si era qualificata erede, perché nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo e il successore universale deve intervenire con atto notificato alla controparte e con idonea documentazione della qualità di erede, cosa che nel caso non è avvenuta. Ha inoltre ritenuto irrilevante la revoca del mandato al precedente difensore, per l'ultrattività del mandato. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a censurare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto che il conto corrente n. 1375 fosse un rapporto unico nel quale erano confluiti i saldi degli altri rapporti; dunque non vi era una questione di limiti oggettivi del giudicato, ma una contestazione in fatto non scrutinabile in sede di legittimità. Conseguentemente è stato dichiarato assorbito il secondo motivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel giudizio di cassazione il successore universale della parte già costituita può proseguire il processo solo con un atto di intervento idoneo e notificato alla controparte, non essendo sufficiente il semplice deposito in cancelleria o nelle memorie.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia; la Corte però non entra nel merito del motivo perché lo dichiara assorbito.
invocato dal ricorrente insieme all'art. 2909 c.c. per contestare l'estensione del giudicato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a rimettere in discussione un accertamento in fatto.
art. 117 d. lgs. n. 385/1993 (TUB)
richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità dei contratti di conto corrente per difetto di forma; il relativo motivo è rimasto assorbito.
invocato per contestare il giudicato esterno; la Corte precisa che il problema non era la portata del giudicato in astratto, ma l'accertamento fattuale sull'unicità del conto corrente.
consente in cassazione le produzioni documentali necessarie a dimostrare la qualità di successore universale, ma nel caso non sono stati prodotti documenti idonei.
le memorie depositate ai sensi di tale norma non valgono a sanare la mancata rituale costituzione del successore.
richiamato insieme all'art. 378 c.p.c. per affermare che le memorie non possono sostituire l'atto di intervento notificato alla controparte.
richiamato per affermare la permanenza del potere del difensore nonostante la revoca del mandato, in base al principio di ultrattività.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è posto a base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito nel sistema l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo per morte di una parte avvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio; il successore a titolo universale può subentrare solo mediante un atto di intervento notificato alla controparte e sorretto da prova della propria qualità.
- La mera allegazione della qualità di erede, o il solo deposito di memorie e certificato di morte, non è sufficiente a introdurre validamente il successore nel giudizio di legittimità: occorre la dimostrazione documentale del titolo successorio e il rispetto del contraddittorio.
- La revoca della procura al difensore originario non impedisce la prosecuzione del giudizio di cassazione, per effetto dell'ultrattività del mandato difensivo.
- La censura di violazione del giudicato esterno è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla unitarietà o autonomia del rapporto controverso.
- Quando i giudici di merito accertano che più saldi o rapporti confluiscono in un unico rapporto contabile, la doglianza che invochi l'autonomia dei singoli rapporti non pone una questione di diritto sui limiti oggettivi del giudicato, ma una contestazione fattuale non scrutinabile in cassazione.
- Se il motivo di appello non esaminato in appello diviene assorbito per la sorte del primo motivo di ricorso in cassazione, la Corte può dichiararlo assorbito senza procedere al suo esame.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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