Sentenza del 06/03/2019 n. 21 - Comm. Trib. II grado di Trento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2011 e 2012, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato i redditi della società da redditi agrari a redditi d'impresa commerciale. L'Ufficio aveva ritenuto che la società non esercitasse concretamente attività agricola, rilevando, tra l'altro, l'assenza di terreni propri, dipendenti, macchinari, bestiame, documentazione di vendita di prodotti agricoli e costi operativi significativi, nonché la concessione in fida pascolo dei terreni presi in affitto. I ricorrenti sostenevano invece di essere un'impresa agricola, lamentando l'illegittima tassazione dei contributi PAC/AGEA come componenti di reddito d'impresa e, in subordine, chiedendo la deduzione dei costi sostenuti. In appello deducevano anche omessa o insufficiente motivazione, erronea applicazione della normativa europea, nullità della sentenza e mancato riconoscimento di una fase di start-up aziendale.
La decisione
La Commissione Tributaria di primo grado aveva rigettato i ricorsi, ritenendo non provato il concreto esercizio di attività agricola. Il giudice d'appello ha confermato integralmente tale decisione. È stato ritenuto decisivo il quadro probatorio, dal quale emergeva che negli anni 2011 e 2012 la società si era limitata ad acquisire titoli AGEA e terreni, successivamente concessi in fida pascolo ad agricoltori locali, senza svolgere direttamente attività produttiva agricola. La fase di start-up è stata esclusa come giustificazione, poiché gli investimenti in bestiame e personale erano iniziati soltanto dopo le verifiche fiscali. I contributi PAC sono stati quindi qualificati come contributi in conto esercizio percepiti nell'ambito di un'attività d'impresa e legittimamente assoggettati a imposizione. Nei confronti del socio è stato confermato anche il recupero del reddito di partecipazione. Gli appelli sono stati respinti e le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina il reddito agrario. La sua applicazione presuppone tuttavia l'effettivo esercizio di attività agricola nei limiti previsti dalla normativa, non la sola qualificazione formale della società o il mero possesso di titoli AGEA.
Richiamato in relazione al reddito dominicale dei terreni, non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento di attività agricola da parte della società.
Il reddito è stato ricondotto al reddito d'impresa, poiché l'attività concretamente svolta è stata considerata commerciale e non agricola.
Art. 85, comma 1, lett. h), TUIR
I contributi in conto esercizio concorrono alla formazione del reddito imponibile.
I contributi PAC/AGEA percepiti da un soggetto che produce reddito d'impresa concorrono alla formazione del reddito imponibile come componenti positivi.
Art. 39, comma 1, DPR n. 600/1973
Ha costituito la base per la determinazione dei maggiori componenti positivi e per la ripresa a tassazione effettuata dall'Ufficio.
È stato applicato per imputare al socio il reddito di partecipazione derivante dal maggior reddito accertato in capo alla società.
Le attività concretamente svolte, consistenti nell'acquisizione di titoli e terreni e nella loro concessione in fida pascolo, sono state ricondotte all'esercizio di impresa commerciale.
Regolamento CE n. 1782/2003 e Regolamento CE n. 73/2009
Il regime del disaccoppiamento collega i contributi PAC ai titoli assegnati e non necessariamente alla produzione agricola, ma non determina automaticamente la qualificazione fiscale del beneficiario come impresa agricola.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 114/E/2006
Per le imprese agricole ... che producono redditi d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR, gli aiuti percepiti, in quanto contributi in conto esercizio, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. h), del TUIR.
La qualificazione fiscale dei contributi dipende dalla natura reddituale dell'attività del beneficiario: se il soggetto produce reddito d'impresa, gli aiuti concorrono al reddito imponibile.
Massime di principio
- La qualifica formale di società agricola, imprenditore agricolo professionale o beneficiario di contributi PAC non prova da sola l'effettivo esercizio di attività agricola ai fini fiscali.
- Per applicare il regime del reddito agrario occorre dimostrare una concreta organizzazione e attività produttiva agricola, mediante elementi quali disponibilità e sfruttamento effettivo dei terreni, bestiame, personale, macchinari, costi operativi e documentazione delle vendite.
- La mera acquisizione di titoli AGEA o di terreni, seguita dalla concessione degli stessi in fida pascolo a terzi, può essere considerata attività d'impresa commerciale se non è provato lo sfruttamento agricolo diretto.
- Il disaccoppiamento dei contributi PAC incide sul presupposto europeo dell'erogazione, ma non stabilisce automaticamente il trattamento fiscale nazionale né impedisce allo Stato di tassare i contributi secondo la natura del reddito prodotto.
- I contributi in conto esercizio PAC/AGEA concorrono al reddito imponibile quando il beneficiario è qualificato come soggetto che produce reddito d'impresa.
- Una fase di start-up può essere rilevante solo se accompagnata da elementi concreti e coerenti con l'avvio dell'attività agricola; investimenti effettuati dopo l'accertamento non dimostrano necessariamente l'attività svolta negli anni precedenti.
- In caso di accertamento, la contestazione efficace richiede di fornire prova documentale dell'attività agricola effettivamente esercitata nei singoli periodi d'imposta, non soltanto di richiamare la forma societaria o la normativa europea.
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