Sentenza del 06/03/2019 n. 315 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava alla società, per l’anno d’imposta 2005, la partecipazione a una frode IVA carosello nel commercio di telefoni cellulari. Riteneva inesistenti gli acquisti fatturati da F. S.r.l. e da Me. S.r.l., con conseguente indebita detrazione dell’IVA e deduzione dei relativi costi. Contestava inoltre la deducibilità di circa 929.834 euro di costi per trasferte e rimborsi al personale, ritenendo insufficiente la documentazione e non dimostrata l’inerenza. La società sosteneva l’effettività delle operazioni, la propria buona fede, l’attività di mera intermediazione e la corretta rendicontazione dei rimborsi.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Verbania aveva accolto il ricorso della società annullando l’accertamento; la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia. La Cassazione aveva cassato con rinvio la decisione per insufficiente esame degli elementi presuntivi indicati dall’Ufficio e per motivazione non adeguata sulla buona fede della contribuente e sulla deducibilità dei costi. In sede di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale ha nuovamente respinto l’appello dell’Agenzia e annullato integralmente l’avviso di accertamento. Ha ritenuto non sufficientemente provate né l’inesistenza delle operazioni né la conoscenza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte di A. S.p.A.; ha inoltre considerato adeguatamente documentati e inerenti i costi di trasferta. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 21
Le norme riguardano, rispettivamente, il diritto alla detrazione dell’IVA e i requisiti della fattura. In caso di operazioni inserite in una frode, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, poi art. 109 TUIR
La deducibilità dei costi richiede l’effettività, l’inerenza, la documentazione e la coerenza economica della spesa. Il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare tali requisiti quando siano contestati dall’Amministrazione.
Codice civile, artt. 2697 e 2727
L’art. 2697 disciplina l’onere della prova; l’art. 2727 consente il ricorso alle presunzioni semplici. Gli indizi devono essere valutati complessivamente e risultare gravi, precisi e concordanti, senza potersi fondare su circostanze meramente estranee o non conosciute dal contribuente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Sono richiamati i motivi di ricorso per Cassazione relativi alla violazione di legge, alla nullità della sentenza e all’omesso o insufficiente esame di fatti decisivi.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Impongono al giudice di valutare le prove ritualmente acquisite secondo il principio del libero convincimento, motivando in modo coerente il percorso logico seguito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione adeguata, con l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 188/E del 1998
È richiamata in relazione alla documentazione delle spese di trasferta e dei rimborsi chilometrici, senza che possano essere imposti al contribuente requisiti documentali ulteriori non previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA carosello non è sufficiente dimostrare che alcuni operatori della filiera fossero cartiere o che l’operazione presentasse anomalie: l’Amministrazione deve collegare tali elementi alla concreta conoscenza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte del contribuente.
- Gli indizi devono essere valutati nel loro complesso e devono riguardare circostanze effettivamente riferibili al contribuente; fatti relativi a rapporti tra soggetti terzi, non conosciuti né conoscibili, hanno valore probatorio limitato.
- La presenza di pagamenti anticipati, margini ridotti, depositi presso terzi o tempistiche commerciali ravvicinate non dimostra automaticamente l’inesistenza delle operazioni o la partecipazione fraudolenta, se può essere spiegata da una normale logica commerciale.
- La buona fede del contribuente può essere sostenuta documentando controlli sulle controparti, visure, bilanci, informazioni bancarie, verifiche fisiche della merce e procedure interne di compliance.
- Per dedurre costi di trasferta e rimborsi è necessaria una documentazione idonea a dimostrare importo, natura, finalità e riferibilità aziendale della spesa; non possono essere richiesti adempimenti non previsti dalla legge o formalità meramente aggiuntive.
- Una motivazione giudiziale che si limiti ad affermare l’assenza di prova, senza esaminare analiticamente gli elementi offerti dalle parti, può essere cassata per insufficienza o apparenza della motivazione.
- La valutazione dell’effettività delle operazioni e della buona fede deve essere compiuta per ciascuna annualità e sulla base dei fatti specifici dell’accertamento, senza estendere automaticamente risultati o giudicati relativi ad anni diversi.
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