Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/03/2019 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Savona

IMPOSTE SUI REDDITI - Irpef - reddito di partecipazione in società di persone - socio accomandante dichiarato fallito - esclusione dall'imputazione automatica del reddito societario, ex art. 5 TUIR

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, oltre a redditi di lavoro dipendente non contestati, redditi di partecipazione pari a 11.487 euro, imputandoli automaticamente alla contribuente ai sensi dell'art. 5 TUIR. La ricorrente sosteneva che, essendo stata dichiarata fallita quale socia accomandataria di un'altra società, era stata automaticamente esclusa dalla P. S.a.s. ai sensi dell'art. 2288 c.c. e non poteva quindi esserle attribuito il reddito societario maturato negli anni successivi. L'Ufficio riteneva invece che la partecipazione risultasse ancora dalla visura camerale, che la quota non fosse stata liquidata e che l'esclusione non fosse opponibile in assenza di iscrizione nel registro delle imprese.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto che il fallimento della socia avesse prodotto automaticamente, dal deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, l'esclusione dalla società di persone, in applicazione dell'art. 2288 c.c., richiamato dagli artt. 2293 e 2315 c.c. Tale esclusione ha fatto venir meno la qualità di socia e, conseguentemente, il presupposto per l'imputazione automatica del reddito societario ai sensi dell'art. 5 TUIR. È stato quindi annullato il recupero relativo al reddito di partecipazione. È rimasto invece valido il recupero dei redditi di lavoro dipendente, non contestato dalla contribuente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 5 TUIR

    Redditi prodotti in forma associata

    La regola dell'imputazione automatica del reddito della società di persone ai soci opera solo nei confronti di chi abbia effettivamente la qualità di socio nel periodo rilevante. Se il socio è stato automaticamente escluso per fallimento, il reddito societario non può essergli imputato.

  • Art. 183 TUIR

    Obblighi dichiarativi del fallito

    Il soggetto fallito deve presentare la dichiarazione dei redditi con riferimento ai beni e ai diritti non compresi nella procedura fallimentare. La norma giustifica il recupero dei redditi di lavoro dipendente, ma non consente di imputare redditi societari privi del necessario presupposto soggettivo.

  • Art. 2288 c.c.

    Il socio che sia dichiarato fallito è escluso di diritto dalla società

    La dichiarazione di fallimento determina automaticamente l'esclusione del socio dalla società, con effetti dal momento del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, senza necessità di un'apposita deliberazione degli altri soci.

  • Artt. 2293 e 2315 c.c.

    I richiami contenuti nella disciplina delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice rendono applicabile alle società di persone la regola dell'esclusione di diritto prevista dall'art. 2288 c.c.

  • Cass. civ., sez. tributaria, n. 8091/2003

    La Corte ha affermato che il fallimento del socio accomandante, anche se derivante da un'altra attività, comporta l'esclusione di diritto dalla società in accomandita semplice e il conseguente venir meno dell'imputazione automatica del reddito sociale.

  • Cass. civ., n. 5449/2015

    L'esclusione del socio fallito opera di diritto e retroagisce al momento del deposito della sentenza di fallimento; la quota si trasforma in un credito di liquidazione destinato alla massa fallimentare.

  • Cass. civ., n. 6734/2011

    Il precedente invocato dall'Amministrazione riguarda la revoca del fallimento, fattispecie diversa dalla chiusura della procedura. Pertanto non impedisce di riconoscere l'esclusione automatica verificatasi con la dichiarazione di fallimento.

  • Cass. civ., n. 20447/2011

    La pronuncia riguarda la cessione volontaria della quota e la sua opponibilità all'Amministrazione finanziaria; non è applicabile alla diversa ipotesi di esclusione automatica derivante direttamente dalla legge e da una sentenza di fallimento soggetta a pubblicità.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, il fallimento personale del socio determina in linea generale la sua esclusione automatica dalla società, anche quando il fallimento derivi da un'attività diversa da quella esercitata tramite la società partecipata.
  • L'esclusione opera dal deposito della sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla successiva chiusura della procedura, né richiede necessariamente una preventiva iscrizione della modifica nel registro delle imprese.
  • Il reddito prodotto dalla società di persone può essere imputato fiscalmente solo a chi possieda la qualità di socio nel periodo d'imposta; la mera permanenza del nominativo nella visura camerale non è decisiva se l'Amministrazione conosce o può conoscere la sentenza di fallimento.
  • La chiusura del fallimento non equivale alla revoca del fallimento: la revoca può incidere retroattivamente sulla qualità di socio, mentre la chiusura, di per sé, non elimina l'esclusione già prodottasi.
  • In casi analoghi è essenziale documentare la sentenza dichiarativa di fallimento, la data del suo deposito, la natura della partecipazione e l'eventuale conoscenza della procedura da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  • L'esclusione dall'imputazione del reddito societario non elimina eventuali altri redditi autonomamente accertabili, come redditi di lavoro dipendente o redditi relativi a beni e diritti estranei alla procedura fallimentare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.