Sentenza del 06/03/2019 n. 314 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Legittimità della detrazione dell'IVA - Vantaggi fiscali nel contratto di leasing - Il rimborso dell'IVA nella locazione finanziaria di beni ammortizzabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della detrazione o del rimborso dell'IVA assolta nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni ammortizzabili. Il ricorrente sostiene che il leasing, pur non trasferendo immediatamente la proprietà giuridica del bene, attribuisce all'utilizzatore la disponibilità economica del bene e i relativi rischi, in modo sostanzialmente analogo a un proprietario. Pertanto, quando i beni sono ammortizzabili, sono utilizzati nell'attività economica e l'IVA è stata regolarmente assolta, dovrebbe applicarsi la disciplina prevista per l'acquisto o l'importazione di beni ammortizzabili. Il diniego del rimborso o della detrazione determinerebbe, secondo questa impostazione, un indebito arricchimento dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La tesi prospettata è favorevole al contribuente: il contratto di leasing può essere fiscalmente assimilato, sotto il profilo della disponibilità economica e dell'assunzione dei rischi, all'acquisto di un bene ammortizzabile. Di conseguenza, l'IVA relativa a beni ammortizzabili concessi in leasing può essere detratta o chiesta a rimborso, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti di legge, tra cui l'effettiva inerenza all'attività d'impresa o professionale, l'ammortizzabilità del bene, la corretta applicazione e assolvimento dell'imposta e la documentazione dell'operazione. Sulla base del testo fornito, il principio richiamato conduce quindi all'accoglimento della posizione del ricorrente e al superamento del diniego dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 30, comma 3, lettera c), D.P.R. 633/1972
limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche
La norma consente il rimborso dell'IVA, nei limiti previsti, per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. Secondo l'impostazione richiamata, la finalità economica del leasing può consentire di ricondurre l'operazione a tale disciplina quando l'utilizzatore assume la disponibilità e i rischi economici del bene.
Art. 14, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/CE
La direttiva IVA valorizza la sostanza economica delle operazioni e la distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi. Nel leasing, quando il contratto trasferisce sostanzialmente i rischi e i benefici della proprietà, tale impostazione può sostenere un trattamento fiscale coerente con l'acquisizione economica del bene.
Cassazione, sentenza n. 20951/2015
La funzione del leasing, nella maggioranza dei casi (cioè nella sua tipicizzazione sociale) è proprio quella di fornire all'utilizzatore la disponibilità economica (con i connessi rischi) del bene oggetto del contratto, in modo analogo ad un proprietario.
Il leasing non deve essere valutato esclusivamente sulla base della titolarità formale del bene, ma anche considerando la disponibilità economica, i rischi e i benefici attribuiti all'utilizzatore.
Massime di principio
- Ai fini IVA, la qualificazione fiscale di un contratto di leasing può dipendere dalla sua sostanza economica e non soltanto dal fatto che la proprietà formale resti al concedente.
- La detrazione o il rimborso dell'IVA non discendono automaticamente dalla stipula del leasing: occorre dimostrare che il bene sia ammortizzabile, inerente all'attività economica, correttamente fatturato e che l'imposta sia stata regolarmente assolta.
- Quando il contratto trasferisce all'utilizzatore i principali rischi e benefici della proprietà, il bene può essere trattato, ai fini fiscali rilevanti, in modo analogo a un bene acquistato direttamente.
- L'Amministrazione finanziaria non dovrebbe negare il rimborso esclusivamente perché il contribuente non è proprietario formale del bene, se risultano provati l'utilizzo economico, l'ammortizzabilità e gli altri requisiti previsti dalla disciplina IVA.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, verificando clausole contrattuali, durata, opzione di acquisto, distribuzione dei rischi, destinazione del bene e documentazione contabile e fiscale.
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