Sentenza del 06/03/2019 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Conto corrente intestato unicamente al de cuius nella comunione legale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della quota dei saldi di conti correnti e rapporti finanziari intestati esclusivamente al de cuius da includere nell’attivo ereditario. L’Agenzia delle Entrate aveva considerato il 100% delle attività finanziarie come appartenente al defunto e lo aveva ripartito tra i due eredi, ritenendo irrilevante il regime di comunione legale dei beni. La contribuente sosteneva invece che, essendo il matrimonio regolato dalla comunione legale, soltanto il 50% dei saldi fosse caduto in successione, mentre l’altro 50% le spettasse già a titolo proprio, per effetto dello scioglimento della comunione determinato dalla morte del coniuge.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che anche un conto corrente intestato esclusivamente al de cuius possa rientrare nella comunione legale, indipendentemente dall’origine delle somme versate. Di conseguenza, al momento della morte, il coniuge superstite acquista a titolo proprio, e non ereditario, la metà del saldo attivo; soltanto la restante metà costituisce oggetto di successione. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate ed è stata respinta anche la richiesta della contribuente di condanna dell’Ufficio per lite temeraria.
Norme richiamate
Regime della comunione legale dei beni tra coniugi
La comunione legale può comprendere anche rapporti bancari intestati formalmente a un solo coniuge. In caso di scioglimento per morte, il coniuge superstite ha diritto proprio alla metà del saldo, anche se le somme provenivano esclusivamente dal coniuge defunto.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
L’eventuale carenza della motivazione della sentenza di primo grado non determina necessariamente la definizione della controversia, potendo il giudice d’appello esaminare e decidere il merito nei limiti dei motivi di gravame.
Art. 161 c.p.c.
L’eventuale nullità della sentenza può convertirsi in motivo di impugnazione, consentendo al giudice d’appello di pronunciarsi direttamente sulla controversia.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Le questioni non esaminate sono state ritenute non decisive.
Cass. civ. n. 4393/2011
La Corte di Cassazione ha affermato che un conto corrente intestato esclusivamente a uno dei coniugi può ricadere nella comunione legale, senza che rilevi la provenienza esclusiva delle somme che lo alimentano.
Massime di principio
- In regime di comunione legale, l’intestazione esclusiva di un conto corrente a uno solo dei coniugi non esclude automaticamente la comunione sul saldo.
- Alla morte di un coniuge, il superstite può avere un diritto proprio, estraneo alla successione, sulla metà del saldo del conto intestato al defunto.
- Ai fini dell’imposta di successione, dovrebbe essere incluso nell’attivo ereditario soltanto il 50% del saldo, mentre l’altra metà spetta direttamente al coniuge superstite.
- La provenienza esclusiva delle somme versate sul conto non è, di per sé, sufficiente a escludere l’applicazione della comunione legale secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato.
- La regola va verificata alla luce del regime patrimoniale concretamente vigente, di eventuali convenzioni matrimoniali, della natura delle somme e di specifiche eccezioni previste dalla legge.
- In sede di appello, il giudice può confermare la decisione anche correggendone o integrandone la motivazione, purché resti nei limiti delle questioni devolute.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 mar 2019Sentenza del 06/03/2019 n. 21 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 6 mar 2019Sentenza del 06/03/2019 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 6 mar 2019Sentenza del 06/03/2019 n. 314 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 6 mar 2019Sentenza del 06/03/2019 n. 315 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 6 mar 2019Sentenza del 06/03/2019 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 6 mar 2019Sentenza del 06/03/2019 n. 317 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →