Sentenza del 06/03/2019 n. 317 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Illegittimità di un giudizio - Censurabilità di una sentenza - Sussistenza di un"motivo nuovo"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza è ritenuta censurabile qualora il giudice abbia confermato l’operato dell’Ufficio sulla base di una motivazione diversa da quella posta a fondamento dell’avviso di accertamento. In particolare, il giudice non può introdurre autonomamente una qualificazione giuridica o un diverso fondamento della responsabilità per respingere il ricorso, se tale profilo non era stato previamente contestato dall’Amministrazione nell’atto impositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato che il giudice di primo grado avesse qualificato la responsabilità degli ex sindaci come personale, utilizzando tale profilo per respingere l’impugnazione, benché questa qualificazione non fosse stata esplicitata nell’avviso di accertamento. La censura riguarda quindi il divieto per il giudice di convalidare la ripresa a tassazione sulla base di motivi diversi da quelli indicati dall’Ufficio nell’atto impositivo, configurando un possibile motivo nuovo e una violazione del principio di corrispondenza tra contestazione amministrativa e decisione giudiziale.
Norme richiamate
Principio di corrispondenza tra motivazione dell’avviso di accertamento e decisione giudiziale
Una sentenza è censurabile se il Giudice convalida l’operato dell’Ufficio in base a motivi diversi da quelli sui quali si è basata la ripresa a tassazione.
Il giudice tributario deve verificare la legittimità dell’atto sulla base dei presupposti e delle ragioni esplicitati dall’Amministrazione nell’avviso di accertamento; non può sostituire o integrare tali ragioni con un diverso fondamento sostanziale o giuridico.
Divieto di introduzione di un motivo nuovo
Il giudice non può farlo proprio allo scopo di respingere l’impugnazione.
Un elemento non indicato nell’atto impositivo, se utilizzato per sostenere la pretesa tributaria o per respingere il ricorso, può costituire un motivo nuovo, non deducibile per la prima volta dal giudice.
Massime di principio
- In una controversia tributaria, il giudice deve limitarsi a verificare la fondatezza della pretesa sulla base delle motivazioni contenute nell’avviso di accertamento.
- L’Amministrazione deve indicare nell’atto impositivo tutti gli elementi essenziali della contestazione, compresa la natura della responsabilità attribuita al contribuente.
- Il giudice non può confermare l’accertamento introducendo autonomamente un diverso titolo di responsabilità o una nuova motivazione non previamente comunicata al contribuente.
- La decisione può essere censurata quando il fondamento utilizzato dal giudice non coincide con quello posto dall’Ufficio a base della ripresa a tassazione, poiché ciò incide sul diritto di difesa e sul contraddittorio.
- La qualificazione giuridica operata dal giudice è ammissibile solo se non modifica il fatto contestato e non introduce un nuovo presupposto della pretesa; se invece cambia il fondamento della responsabilità, può configurare un motivo nuovo.
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