Cassazione Penale, Ordinanza n. 20875/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il diniego della particolare tenuità del fatto fosse adeguatamente motivato e immune da incongruenze logiche, perché fondato sulle concrete modalità della condotta e sul significativo pericolo generato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato ritenuto responsabile nei precedenti gradi di merito del reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore alla soglia più elevata prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, con richiamo anche al comma 2-sexies. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore con un unico motivo, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come non punibile per tenuità. La Corte di merito aveva però escluso tale causa valorizzando il disvalore oggettivo del fatto: tasso alcolemico elevato, velocità sostenuta, guida in orario notturno, in zona cittadina molto frequentata e con presenza di numerosi locali, quindi con elevata esposizione a pericolo per gli altri utenti della strada.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Norma incriminatrice per la guida con tasso alcolemico oltre la soglia più grave; la responsabilità era già stata affermata nei precedenti gradi di merito.
art. 186, comma 2-sexies, cod. strada
Richiamato nel capo di imputazione/contestazione insieme all'art. 186, comma 2, lett. c), senza ulteriori sviluppi motivazionali nel testo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta concreta presenti un disvalore oggettivo non esiguo e abbia determinato un pericolo significativo; il giudizio va ancorato alle concrete modalità del fatto.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando la condotta, valutata in concreto, presenti un apprezzabile disvalore offensivo e abbia esposto a pericolo in modo significativo il bene giuridico tutelato.
- Nel giudizio sulla particolare tenuità rilevano soprattutto le concrete modalità della condotta, il contesto di tempo e luogo e l'intensità del pericolo creato; una motivazione che valorizzi tali elementi è censurabile in cassazione solo se illogica o incongrua.
- In materia di guida in stato di ebbrezza, la combinazione di tasso alcolemico elevato, velocità sostenuta, guida notturna e contesto urbano affollato è idonea a escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare la valutazione di merito sulla particolare tenuità del fatto senza evidenziare manifeste illogicità della motivazione, può essere dichiarato inammissibile.
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