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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13537/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2012 emesso nei confronti di una società, ritenuta avere utilizzato fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una società considerata "cartiera". In primo grado il ricorso della società era stato respinto, mentre in appello la decisione era stata riformata a favore dei contribuenti, reputando integrato il requisito della buona fede sulla base di due elementi: la ricezione della merce e il pagamento con assegni regolarmente incassati, oltre alla marginalità delle operazioni contestate rispetto al volume d'affari. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2729 c.c., di varie disposizioni del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 53 Cost., per avere la CTR attribuito rilievo probatorio alla marginalità delle operazioni ai fini della buona fede; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR verificato se fosse stata fornita prova dell'effettività delle operazioni e della buona fede, non essendo sufficiente la sola regolarità contabile e dei pagamenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che, in tema di IVA e fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della buona fede del cessionario non può essere desunta né dalla regolarità contabile e dei pagamenti né dalla marginalità dell'operazione rispetto al fatturato. Poiché la CTR aveva valorizzato proprio tali elementi per escludere la consapevolezza della frode, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame della sussistenza della conoscenza o conoscibilità della frode e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche tramite presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • La prova della buona fede del contribuente non può essere tratta, di regola, dalla sola regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, poiché tali elementi non escludono di per sé la consapevolezza della frode.
  • La marginalità economica delle operazioni contestate rispetto al volume d'affari è elemento neutro o comunque insufficiente, da solo, a dimostrare la mancata conoscenza o conoscibilità della frode.
  • Quando il giudice di merito fonda l'esclusione della consapevolezza della frode su indizi giuridicamente inidonei, la sentenza è cassabile per erronea applicazione delle regole sull'onere probatorio e sulla valutazione delle presunzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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