Cassazione Civile, Ordinanza n. 32625/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un lodo arbitrale dichiarato esecutivo, emesso in una lite tra una società concessionaria e un Comune. L'Ufficio ha tassato l'importo corrisposto per il riscatto anticipato di beni e impianti della concessione con aliquota proporzionale del 3%, ritenendo che si trattasse di un risarcimento o comunque di una fattispecie non soggetta a IVA. La società e il Comune hanno invece sostenuto che l'importo fosse un corrispettivo dovuto per l'esercizio di un diritto previsto nella convenzione, quindi soggetto a IVA e, per il principio di alternatività IVA/registro, a imposta di registro in misura fissa. La CTR ha accolto tale impostazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 13 del D.P.R. 633/1972, degli artt. 24 e 26 del R.D. 2578/1925 e degli artt. 20 e 8 nota II della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, sostenendo che l'indennità per il riscatto anticipato non fosse un prezzo di cessione ma il ristoro del pregiudizio subito dal concessionario per l'anticipata restituzione dei beni, e quindi un risarcimento del danno di natura contrattuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'importo come indennizzo/corrispettivo per l'esercizio di un diritto riconosciuto nella convenzione e non come risarcimento del danno, poiché il riscatto anticipato costituisce un atto lecito e non un inadempimento illecito della pubblica amministrazione. Tuttavia ha precisato che, proprio perché il corrispettivo è soggetto a IVA, opera il principio di alternatività con l'imposta di registro, che deve essere applicata in misura fissa ex art. 40 TUR; poiché dai fatti esposti risultava che tale imposta fissa era già stata pagata, il ricorso è stato respinto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato dall'Agenzia tra le norme asseritamente violate, in tema di presupposto IVA.
Richiamato dall'Agenzia tra le norme asseritamente violate, in tema di base imponibile IVA.
art. 24 R.D. 2578/1925
Norma invocata per il riscatto anticipato delle concessioni e per la determinazione dell'indennità.
art. 26 R.D. 2578/1925
Richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della concessione e del riscatto.
Richiamato dall'Agenzia tra le norme sull'interpretazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro.
art. 8 nota II Tariffa parte prima D.P.R. 131/1986
Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'applicazione dell'imposta proporzionale.
La Corte lo richiama per affermare che, quando l'operazione è soggetta a IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa.
Richiamato per escludere che lo sgravio della cartella e la successiva iscrizione per importo fisso comportassero rinuncia al ricorso o acquiescenza alla tesi dei contribuenti.
Usato come parametro di distinzione tra risarcimento del danno da fatto illecito e indennizzo dovuto per atto lecito.
Massime di principio
- L'indennizzo si distingue dal risarcimento del danno: il primo remunera uno spostamento di ricchezza derivante da un fatto lecito, il secondo presuppone un fatto antigiuridico doloso o colposo.
- Quando una parte esercita un diritto riconosciuto da un rapporto convenzionale o da una norma, il corrispettivo dovuto per tale esercizio va qualificato come indennizzo o compenso e non come risarcimento del danno, se manca un illecito.
- Nel sistema dell'imposta di registro, se l'operazione è soggetta a IVA opera il principio di alternatività IVA/registro, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
- Lo sgravio in autotutela di una pretesa tributaria e la successiva riscossione per importo diverso non implicano, di per sé, rinuncia al ricorso o adesione alla tesi della controparte quando la controversia sia stata già decisa nel merito dai giudici di merito.
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