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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32625/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un lodo arbitrale dichiarato esecutivo, emesso in una lite tra una società concessionaria e un Comune. L'Ufficio ha tassato l'importo corrisposto per il riscatto anticipato di beni e impianti della concessione con aliquota proporzionale del 3%, ritenendo che si trattasse di un risarcimento o comunque di una fattispecie non soggetta a IVA. La società e il Comune hanno invece sostenuto che l'importo fosse un corrispettivo dovuto per l'esercizio di un diritto previsto nella convenzione, quindi soggetto a IVA e, per il principio di alternatività IVA/registro, a imposta di registro in misura fissa. La CTR ha accolto tale impostazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 13 del D.P.R. 633/1972, degli artt. 24 e 26 del R.D. 2578/1925 e degli artt. 20 e 8 nota II della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, sostenendo che l'indennità per il riscatto anticipato non fosse un prezzo di cessione ma il ristoro del pregiudizio subito dal concessionario per l'anticipata restituzione dei beni, e quindi un risarcimento del danno di natura contrattuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'importo come indennizzo/corrispettivo per l'esercizio di un diritto riconosciuto nella convenzione e non come risarcimento del danno, poiché il riscatto anticipato costituisce un atto lecito e non un inadempimento illecito della pubblica amministrazione. Tuttavia ha precisato che, proprio perché il corrispettivo è soggetto a IVA, opera il principio di alternatività con l'imposta di registro, che deve essere applicata in misura fissa ex art. 40 TUR; poiché dai fatti esposti risultava che tale imposta fissa era già stata pagata, il ricorso è stato respinto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1 D.P.R. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia tra le norme asseritamente violate, in tema di presupposto IVA.

  • art. 13 D.P.R. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia tra le norme asseritamente violate, in tema di base imponibile IVA.

  • art. 24 R.D. 2578/1925

    Norma invocata per il riscatto anticipato delle concessioni e per la determinazione dell'indennità.

  • art. 26 R.D. 2578/1925

    Richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della concessione e del riscatto.

  • art. 20 D.P.R. 131/1986

    Richiamato dall'Agenzia tra le norme sull'interpretazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 8 nota II Tariffa parte prima D.P.R. 131/1986

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'applicazione dell'imposta proporzionale.

  • art. 40 D.P.R. 131/1986

    La Corte lo richiama per affermare che, quando l'operazione è soggetta a IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa.

  • art. 68 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato per escludere che lo sgravio della cartella e la successiva iscrizione per importo fisso comportassero rinuncia al ricorso o acquiescenza alla tesi dei contribuenti.

  • art. 2043 c.c.

    Usato come parametro di distinzione tra risarcimento del danno da fatto illecito e indennizzo dovuto per atto lecito.

Massime di principio

  • L'indennizzo si distingue dal risarcimento del danno: il primo remunera uno spostamento di ricchezza derivante da un fatto lecito, il secondo presuppone un fatto antigiuridico doloso o colposo.
  • Quando una parte esercita un diritto riconosciuto da un rapporto convenzionale o da una norma, il corrispettivo dovuto per tale esercizio va qualificato come indennizzo o compenso e non come risarcimento del danno, se manca un illecito.
  • Nel sistema dell'imposta di registro, se l'operazione è soggetta a IVA opera il principio di alternatività IVA/registro, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
  • Lo sgravio in autotutela di una pretesa tributaria e la successiva riscossione per importo diverso non implicano, di per sé, rinuncia al ricorso o adesione alla tesi della controparte quando la controversia sia stata già decisa nel merito dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioTransazione
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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