Cassazione Penale, Sentenza n. 9237/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte di appello di Roma, della sentenza del Tribunale di Roma (15/12/2022) che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la ricorrente responsabile dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di circa gr 18,8 di eroina, pari a circa 752 dosi) e l'aveva condannata a 2 anni e 8 mesi di reclusione e a €18.000 di multa. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) censura della qualificazione a fini di spaccio (art. 73, comma 1) e vizio di motivazione, sostenendo che mancava prova dell'elemento soggettivo e che la condotta fosse, al più, mera connivenza non punibile; 2) censura del rifiuto di applicare l'ipotesi lieve (art. 73, comma 5) deducendo che la decisione si sarebbe basata solo sul dato ponderale e non sulla valutazione complessiva; 3) censura dell'entità della pena e del rifiuto di rateizzazione della pena pecuniaria e dedotta violazione degli artt. 133, 133-ter, 163 e 175 c.p.; 4) censura del diniego di sostituzione della pena detentiva con pene alternative (richiamando art. 545-bis c.p.p. e la disciplina delle pene sostitutive).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi e confermato la sentenza impugnata. Motivazioni principali: 1) sulla qualificazione a fini di spaccio la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito in considerazione del consistente quantitativo (circa 752 dosi), della suddivisione in tre involucri, dell'occultamento all'interno di un esercizio commerciale aperto al pubblico e frequentato, elementi che congiuntamente giustificano la destinazione allo spaccio e la sussistenza dell'elemento soggettivo; 2) la doglianza relativa all'ipotesi lieve é infondata: la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, richiede una valutazione d'insieme (mezzi, modalità, luogo, quantità, qualità, sistematicità) e non può basarsi solo sul dato quantitativo; 3) la determinazione della pena è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 133 c.p.; il diniego di rateizzazione della multa è legittimo in quanto la condannata non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare disagiate condizioni economiche richieste dall'art. 133-ter; 4) il diniego di pene sostitutive è insindacabile in cassazione ove sorretto da motivazione non manifestamente illogica: la Corte di merito ha valutato negativamente la personalità dell'imputata e la gravità del fatto, ritenendo inidonea la sostituzione alla rieducazione e alla prevenzione del rischio di recidiva. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della condanna e delle statuizioni economiche.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1
La disposizione è stata applicata per la configurazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che il dato ponderale, unitamente a elementi dimostrativi (confezionamento, occultamento, luogo), possa giustificare la destinazione allo spaccio e la responsabilità a titolo concorsuale.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
La norma che prevede l'ipotesi lieve (c.d. piccolo spaccio) richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativamente indicati (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità), non basandosi esclusivamente su un parametro statistico o sul solo dato quantitativo.
Il principio dei criteri di determinazione della pena è stato applicato dalla Corte di merito: la motivazione della pena, resa con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, è stata ritenuta sufficiente e congrua.
La disposizione inerente alla rateizzazione della pena pecuniaria implica che il condannato debba allegare e documentare le difficili condizioni economiche; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito documentazione idonea, legittimando il diniego.
codice di procedura penale, art. 545-bis
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro relativo alle misure alternative; la Corte ha ribadito che la sostituzione della pena detentiva con misure alternative è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogica.
Legge n. 689/1981, art. 58 (modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
La norma autorizza il giudice a sostituire la pena detentiva con pene alternative solo dopo valutazione prognostica sulla rieducazione e sulla probabilità di rispetto delle prescrizioni; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la grave personalità e il precedente specifico giustificassero il diniego.
Individua le tipologie di pene sostitutive contemplate dalla legge n. 689/1981; la Corte ha ricordato che la scelta della misura sostitutiva è discrezionale e ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
Massime di principio
- Il mero dato quantitativo non è sufficiente di per sé a escludere l'uso personale, ma, se rilevante e accompagnato da altri indici (confezionamento, occultamento, luogo, divisione in più involucri, frequenza di clientela), può legittimamente concorrere a fondare la destinazione allo spaccio.
- La messa a disposizione di locali o altre condotte che agevolano materialmente o moralmente l'attività di altri costituisce contributo concorsuale rilevante; la differenza tra connivenza non punibile e concorso dipende dalla presenza di un contributo agevolatore o consapevole.
- L'applicabilità dell'ipotesi lieve (art. 73, comma 5) richiede una valutazione globale degli indici: non ci si può affidare unicamente a soglie ponderali o statistiche, ma bisogna valutare modalità, continuità, rete di contatti, luogo e potenzialità di guadagno.
- La determinazione del "quantum" della pena è ampiamente discrezionale se adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 133 c.p.; censure sulla punizione richiedono la dimostrazione di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per ottenere la rateizzazione della pena pecuniaria o altre agevolazioni economiche il condannato deve fornire documentazione probante sulle effettive condizioni di disagio economico; l'assenza di prova legittima il diniego.
- La concessione di pene sostitutive è rimessa a valutazione prognostica del giudice (rieducazione e adempimento delle prescrizioni): per impugnare con successo il diniego è necessario dimostrare l'insussistenza o l'illogicità della motivazione di merito.
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