Cassazione Civile, Sentenza n. 490/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva quattro censure principali: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.lgs. 504/1992 per mancata concessione dell'esenzione sugli immobili utilizzati per finalità istituzionali (promozione turistico-naturalistica); 2) omesso esame del presunto vizio di motivazione dell'avviso di accertamento; 3) violazione dell'art. 74, comma 1, legge 342/2000 circa la necessità della notifica dell'atto attributivo/modificativo della rendita catastale; 4) omesso esame rispetto all'accordo di programma (art. 6) che, secondo la ricorrente, attribuiva la spettanza dell'imposta solo ai Comuni di Fraine e Carunchio e avrebbe escluso la legittimazione del Comune di Carunchio a pretendere il tributo. In sostanza la ricorrente contestava sia la mancata esenzione che vizi procedurali e la titolarità del diritto a esigere l'imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo è stato confermato che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. 504/1992 richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente e l'esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; l'utilizzo indiretto (locazione o comodato a terzi) esclude l'esenzione. Sul secondo e sul quarto motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per effetto della 'doppia conforme' e per mancata riproduzione/trascrizione degli atti decisivi (impossibilità di esame in sede di legittimità). Sul terzo motivo è stata dichiarata l'inammissibilità per carenza di specificazione circa la data di attribuzione della rendita (rilevante per l'applicazione dell'art. 74 legge 342/2000). La sentenza d'appello è stata ritenuta adeguatamente motivata anche sulla titolarità dei beni (successione tra Comunità montane certificata da decreti regionali). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (euro 2.500,00 compensi + euro 200,00 esborsi) e ad eventuale ulteriore contributo unificato secondo DPR 115/2002.
Norme richiamate
D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)
L'esenzione IMU per immobili destinati a finalità istituzionali richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e l'esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; l'utilizzo indiretto (locazione o comodato a terzi) esclude il beneficio
Legge 23 dicembre 2000 n. 342, art. 74, comma 1
La disciplina sulla notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale influenza la legittimità di pretese tributarie; l'applicabilità e le conseguenze dipendono dalla data di attribuzione della rendita (distinzione pre/post 1/1/2000 rilevante)
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
In Cassazione sono inammissibili censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito se il ricorrente non li riproduce nel ricorso o non indica puntualmente la loro collocazione, rendendo impossibile l'esame
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5 (riformulato)
Dopo la riforma non costituisce più automaticamente vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione; la motivazione è vizio solo se non esplica le ragioni della decisione; nel caso in esame la motivazione è ritenuta adeguata
Codice di procedura civile, art. 38-ter, comma 5
Richiama la nozione di 'doppia conforme' per cui motivi già respinti in primo e secondo grado possono risultare inammissibili in Cassazione
DPR 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- L'esenzione IMU prevista dall'art. 7 D.lgs. 504/1992 richiede l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente possessore e l'esclusiva destinazione ad attività non produttive: la mera concessione in locazione o in comodato a terzi esclude il beneficio, anche se il terzo persegue finalità di pubblico interesse
- In Cassazione, per far valere censure relative a documenti e provvedimenti del giudizio di merito è necessario riprodurre e indicare puntualmente gli atti rilevanti o la loro collocazione; l'omissione di tale riproduzione comporta spesso l'inammissibilità delle censure
- Le contestazioni relative alla mancata notifica di atti catastali (art. 74 legge 342/2000) richiedono che la parte indichi chiaramente la data e la natura dell'atto impugnato (in particolare se l'atto è anteriore o successivo al 1/1/2000), poiché il regime applicabile può variare
- Gli accordi fra enti (es. accordi di programma) che siano invocati per dimostrare la perdita di legittimazione di un soggetto a esigere tributi devono essere prodotti integralmente e trascritti nel ricorso; altrimenti la relativa doglianza è inammissibile o inefficace
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. la sola insufficienza della motivazione non è più automaticamente motivo di annullamento: la decisione è censurabile solo se la motivazione non assolva la funzione di esplicitare le ragioni della decisione
- In generale, le spese seguono la soccombenza: chi perde il ricorso può essere condannato a rimborsare compensi, esborsi e eventuale contributo unificato
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