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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01121/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di usucapione proposta da una persona che aveva dedotto di aver posseduto e coltivato, per il tempo utile, due fondi agricoli siti in Castelnuovo Cilento, identificati catastalmente con due particelle. I convenuti in primo e secondo grado hanno resistito alla domanda sostenendo, tra l'altro, che la coltivazione del terreno non bastasse a dimostrare un possesso utile ad usucapionem, che il fondo fosse stato originariamente detenuto dal padre della parte attrice in forza di un diverso titolo, e che non vi fosse prova di un mutamento della detenzione in possesso, nonché che comunque l'eventuale possesso non riguardasse l'intero fondo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per il diniego di produzione in appello di una relazione tecnica, visure, planimetrie e fotografie; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 1140, 1158, 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente la sola coltivazione del fondo a integrare il possesso utile all'usucapione; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per omessa motivazione sul motivo di appello relativo alla mancata prova del mutamento della detenzione in possesso; 4) violazione dell'art. 1411 c.c. e della normativa sui patti agrari; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo concernente l'asserita usucapione solo della parte coltivata del terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, e ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di usucapione alla luce del principio secondo cui la sola coltivazione del fondo agricolo non è sufficiente, di per sé, a provare il possesso uti dominus. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione dei documenti a prescindere dalla indispensabilità e salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli prima nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile

    Nel regime applicabile, la produzione di nuovi documenti in appello è preclusa salvo la prova dell'impossibilità di produrli prima per causa non imputabile; il motivo è comunque inammissibile se non vengono riprodotti il contenuto e la decisività dei documenti indicati.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono invocati per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito in tema di possesso e usucapione.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per definire il possesso e distinguerlo dalla mera detenzione o da una relazione materiale non qualificata da animus domini.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato come norma fondante l'usucapione, che richiede possesso continuato, pacifico e non interrotto per il tempo di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio sull'esistenza dei presupposti dell'usucapione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Invocato per dedurre vizio di motivazione della sentenza d'appello per mancato esame di un motivo decisivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 1411 c.c.

    La censura lo collega, secondo la prospettazione dei ricorrenti, alla questione del titolo della detenzione originaria del fondo e del suo eventuale mutamento in possesso; la Corte non esamina il motivo perché assorbito.

  • art. 41 L. 203/1982

    Richiamato dai ricorrenti nell'ambito della tesi sul titolo agrario del rapporto originario; il motivo resta assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare omessa pronuncia su un motivo di appello relativo all'estensione del preteso possesso al solo terreno coltivato.

Massime di principio

  • In tema di usucapione di un fondo agricolo, la mera coltivazione del bene non è sufficiente, da sola, a dimostrare il possesso utile ad usucapionem, poiché è compatibile anche con una detenzione fondata su titolo o con una semplice tolleranza del proprietario.
  • Per provare il possesso uti dominus di un terreno agricolo occorrono elementi che manifestino l'esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà e l'esclusione dei terzi dal godimento del bene; la recinzione del fondo è indice particolarmente significativo, anche se non indispensabile in assoluto.
  • Nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti è soggetta alle preclusioni dell'art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, salvo la dimostrazione dell'impossibilità non imputabile di produrli prima.
  • Il motivo di ricorso che si dolga del mancato esame di documenti asseritamente decisivi è inammissibile se non riproduce nel ricorso il contenuto degli stessi e non ne rende apprezzabile la decisività.
  • Quando una decisione di merito fonda l'usucapione sulla sola attività di coltivazione del terreno, senza ulteriori elementi idonei a provare il possesso esclusivo e corrispondente al dominio, la sentenza incorre in errore di diritto o di sussunzione e deve essere cassata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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