Cassazione Penale, Sentenza n. 30608/2025 del 12/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore del ricorrente con tre censure principali: 1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello per mancata preventiva notifica presso la residenza o il domicilio dell'imputato e successiva mancata notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; 2) illegittimità della perquisizione e del sequestro di modica quantità di cannabis, cartine e bilancino per mancata sussistenza di eccezionale necessità e urgenza, con conseguente inutilizzabilità dei reperti; 3) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 337 c.p., sostenendo l'assenza della volontarietà violenta o minacciosa. In una memoria successiva il difensore ha inoltre eccepito l'estinzione dei reati per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato quanto ai motivi sostanziali ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per prescrizione. In particolare: sul primo motivo la Corte ha ritenuto regolare la notifica al domicilio eletto eseguita il 25/01/2024 e quindi irrilevante la mancata successiva notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla perquisizione, richiamando la giurisprudenza che considera utilizzabili i reperti rinvenuti in perquisizioni operate ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 309/1990 anche se la perquisizione fosse viziata; sul terzo motivo la Corte ha confermato che i fatti (colpire un operante con una sacca contenente una cassa, fuga spericolata con tamponamenti, spinta a passanti) dimostrano la coscienza e volontà di opporsi e quindi il dolo richiesto dall'art. 337 c.p. Infine, verificata la decorrenza del termine prescrizionale previsto dall'art. 157 c.p. (sei anni) tra la sentenza di primo grado del 4/7/2017 e il decreto di citazione per appello del 4/1/2024, la Corte ha annullato senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto integrato il dolo del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale poiché l'imputato ha agito con coscienza e volontà di opporsi all'adempimento dell'atto d'ufficio.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (T.U. stupefacenti)
Norma in base alla quale è stato contestato il reato di detenzione di stupefacenti, oggetto del sequestro rinvenuto nella perquisizione.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Riferita dalla difesa in relazione all'ordine di notifiche; la Corte ha ritenuto che la notifica all'imputato al domicilio eletto sia stata regolare e abbia reso irrilevante la mancata successiva notifica al difensore.
art. 103, comma 3, d.P.R. n. 309/1990
La perquisizione eseguita ai sensi di questa disposizione è di carattere preventivo e, secondo la giurisprudenza richiamata, l'eventuale illegittimità della perquisizione non necessariamente inficia l'utilizzabilità dei reperti rinvenuti.
La Corte ha applicato il termine prescrizionale indicato per i reati in contestazione (sei anni) e ha verificato che sia decorso tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione per appello, con conseguente estinzione dei reati.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 3196 del 2020 (Spagnolo)
Precedente richiamato per affermare che la perquisizione ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 309/1990, anche se eseguita con vizi formali, non rende automaticamente inutilizzabili i reperti di sostanze stupefacenti ritrovati.
Massime di principio
- Notifiche: la notifica al domicilio eletto dell'imputato, se regolarmente eseguita e risultante dagli atti, può rendere irrilevante la mancata successiva notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; in casi analoghi verificare sempre l'esistenza di effettivi tentativi di notifica e la prova della restituzione della raccomandata per irreperibilità.
- Perquisizioni sotto il T.U. stupefacenti: le perquisizioni effettuate ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 309/1990 sono attività preventive e la giurisprudenza tende a ritenere utilizzabili i reperti rinvenuti anche in presenza di vizi procedurali; per impugnare l'utilizzabilità è necessario dimostrare circostanze che incidano direttamente sulla validità del sequestro o sulla sussistenza della fattispecie rilevante.
- Elemento psicologico del reato di violenza a pubblico ufficiale: non è necessario che l'azione violenta sia preordinata alla commissione di un reato diverso; è sufficiente che l'agente abbia consapevolezza e volontà di opporsi all'adempimento di un atto di ufficio tramite violenza o minaccia, valutabile sulla base del comportamento concreto (colpi, fuga pericolosa, spintoni).
- Prescrizione: in controversie simili controllare con attenzione i termini tra la sentenza di primo grado e gli atti successivi (ad es. decreto di citazione per l'appello): il decorso del termine previsto dall'art. 157 c.p. può determinare l'estinzione dei reati e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- Strategia difensiva: se si censura una perquisizione ai sensi del T.U. stupefacenti, valutare anche questioni processuali collaterali (notifiche, termini prescrizionali) che possono risultare decisive; allo stesso tempo, per contestare il dolo in reati contro l'ordine pubblico è necessario fornire elementi di fatto che escludano la volontarietà dell'opposizione.
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