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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34743/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti, tutti con qualifica di capotreno, di ottenere che la retribuzione corrisposta durante le ferie annuali includesse anche determinate voci accessorie previste dalla contrattazione aziendale: l'indennità di "Assenza dalla Residenza" e i compensi per attività di scorta e di riserva. La Corte d'appello aveva accolto tali pretese, ritenendo che la nozione di retribuzione feriale, alla luce dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza europea, comprenda anche importi collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e che l'esclusione di tali voci fosse idonea a dissuadere dal godimento effettivo delle ferie. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito erroneamente efficacia vincolante a pronunce della Corte di giustizia riferite ad altre direttive; (2) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e della disciplina contrattuale aziendale, deducendo che la nozione di ferie retribuite sarebbe rimessa alla contrattazione collettiva e che l'art. 20.3 del contratto aziendale avrebbe escluso le voci richieste; (3) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, assumendo che il diritto europeo richieda solo una retribuzione non irrisoria e non dissuasiva, non necessariamente identica a quella ordinaria, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla CGUE; (4) violazione dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art. 18 St. lav. come modificato dalla l. 92/2012, contestando la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando precedenti conformi sulla stessa vicenda e affermando che la retribuzione feriale, secondo l'interpretazione della CGUE e della propria giurisprudenza, comprende gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale, nonché che la verifica dell'effetto dissuasivo dell'esclusione di singole voci è valutazione di merito; ha inoltre escluso la necessità di nuovo rinvio pregiudiziale perché la questione era già stata chiarita dalla CGUE e la valutazione del caso concreto spetta al giudice nazionale. Ha rigettato anche il quarto motivo, applicando il principio secondo cui, per i crediti di lavoro non prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto in ragione del mutato regime di stabilità del rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che riconosceva ai lavoratori il diritto a computare nella retribuzione feriale le indennità di assenza dalla residenza e i compensi per attività di scorta e di riserva, in quanto voci connesse alle mansioni e allo status professionale e non meramente occasionali. Ha inoltre confermato che la prescrizione dei crediti retributivi contestati decorreva dalla cessazione del rapporto, poiché i diritti non erano già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012. La società è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, così da non dissuadere dal godimento effettivo delle ferie.

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    È richiamato come norma interna di recepimento della disciplina europea in materia di orario e ferie, coerente con l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.

  • art. 36 Cost.

    Invocato quale parametro di adeguatezza della retribuzione, ma la Corte lo legge in coerenza con la disciplina europea e con la giurisprudenza interna sulle ferie retribuite.

  • art. 2109 c.c.

    La retribuzione feriale deve essere tale da consentire il reale godimento delle ferie, senza riduzioni idonee a costituire deterrente.

  • art. 2948 c.c.

    Per i crediti di lavoro non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    La modifica introdotta dalla l. n. 92/2012, in combinato con il d.lgs. n. 23 del 2015, ha inciso sul regime di stabilità del rapporto, facendo venir meno il presupposto della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 2948 c.c. per ancorare la decorrenza della prescrizione alla cessazione del rapporto nei casi considerati.

Massime di principio

  • Nella determinazione della retribuzione dovuta durante le ferie annuali occorre includere tutte le voci economiche intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, non solo quelle fisse o strettamente continuative.
  • La riduzione della retribuzione feriale va valutata anche in concreto sotto il profilo della sua idoneità a dissuadere il lavoratore dal fruire effettivamente delle ferie; tale accertamento è rimesso al giudice di merito e deve considerare l'incidenza reale delle voci escluse.
  • L'interpretazione della nozione di ferie retribuite fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il giudice nazionale e orienta sia la lettura della normativa interna sia quella della contrattazione collettiva, purché non contrastante con il diritto UE.
  • Non è necessario un rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e la controversia dipenda prevalentemente dall'apprezzamento del caso concreto.
  • In materia di prescrizione dei crediti retributivi di lavoro, per i diritti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto nei rapporti a tempo indeterminato interessati dal mutato regime di stabilità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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