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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18173/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità per mancata considerazione delle conclusioni difensive depositate nel termine (difesa sostiene deposito via PEC ad indirizzo diverso da quello per udienze); 2) violazione di legge sulla qualificazione giuridica della recidiva nel biennio, sostenendo che la prova della recidiva non possa derivare dalla sola contestazione amministrativa ma richieda la definitività; 3) vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., ritenendo che il reato di guida senza patente (a ridotta offensività) potesse beneficiare della non punibilità e che la Corte territoriale abbia interpretato la norma in senso di responsabilità oggettiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: 1) primo motivo considerato generico, non autosufficiente e manifestamente infondato; il deposito delle conclusioni su una PEC diversa da quella indicata rende il mezzo inutilizzabile e i termini per il rito scritto sono perentori; 2) secondo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha dato conto dei precedenti penali specifici (quattro precedenti per un totale di sette episodi di guida senza patente nel biennio), elemento dirimente che suffraga la recidiva; 3) terzo motivo manifestamente infondato perché la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è ostativa per i reati commessi con condotta reiterata/abituale e la Corte d'appello ha rilevato la serialità delle condotte (sette episodi), escludendo la non punibilità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, co. 15, codice della strada

    La fattispecie di guida senza titolo abilitativo è stata ritenuta accertata e reiterata; costituisce reato ostativo rispetto alla causa di non punibilità se la condotta risulta reiterata nel biennio.

  • art. 23-bis, legge n. 176/2020 (conversione DL 137/2020)

    Rimarcata la perentorietà dei termini per il deposito delle conclusioni nel rito a trattazione scritta; il mancato rispetto non obbliga il giudice a tenerne conto.

  • art. 165-bis, co. 2, disp. att. cod. proc. pen.

    Per censurare l'omesso esame di una richiesta è necessario indicare gli atti che permettano di desumere l'avvenuto deposito nel fascicolo formato dalla cancelleria.

  • art. 24, co. 4, d.I. 28/10/2020 n. 137 (e provvedimento DIGSIA del 9/11/2020)

    I nuovi motivi e atti devono essere trasmessi alla PEC indicata dal provvedimento; la trasmissione a casella diversa comporta inammissibilità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità non si applica ai reati per i quali sussista la condotta reiterata/abituale espressamente indicata dal legislatore come ostativa; la serialità configura l'abitualità anche senza verifica di distinti reati.

Massime di principio

  • Nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni sono perentori: usare l'indirizzo PEC esatto indicato nei provvedimenti e nei provvedimenti DIGSIA è essenziale; invii a caselle diverse possono rendere inutilizzabile l'atto.
  • In cassazione i motivi generici o non autosufficienti (senza indicazione puntuale degli atti che provano il deposito o della specificità della doglianza rispetto alle ragioni di merito) sono dichiarati inammissibili.
  • La prova della recidiva nel biennio può fondarsi su precedenti penali specifici riportati nel casellario: quando il giudice di merito documenta più fatti omogenei commessi nel periodo rilevante, ciò è risolutivo rispetto alle doglianze sulla definitività degli accertamenti amministrativi.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando dal quadro probatorio emerge una condotta reiterata/abituale; la serialità di episodi della stessa indole è elemento sufficiente a escludere la non punibilità.
  • Chi impugna deve confrontarsi criticamente con le argomentazioni decisive adottate dal giudice di merito: la mera riproposizione di censure già respinte in appello senza argomentazione specifica è inefficace in cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata anche al versamento di somme alla Cassa delle ammende: bisogna valutare realisticamente le prospettive del ricorso prima del deposito.

Testo integrale

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