Cassazione Civile, Ordinanza n. 22336/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi dovuti alla gestione separata, relativi ai redditi professionali prodotti nell'anno 2009 da una avvocata iscritta all'albo ma non alla cassa forense. La Corte d'appello aveva annullato l'avviso ritenendo prescritto il credito contributivo, assumendo come dies a quo la scadenza ordinaria del termine di pagamento del 16 giugno 2010 e considerando tardiva la nota interruttiva ricevuta il 1 luglio 2015. Aveva inoltre escluso l'applicabilità del D.P.C.M. 10 giugno 2010 sul differimento dei termini di versamento, ritenendo non dimostrata dall'INPS la sua riferibilità al caso concreto, anche perché la professionista aveva aderito per il 2009 al regime fiscale dei minimi. L'INPS ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione alla disciplina della gestione separata, alle norme sul versamento dei contributi e al D.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che il termine di prescrizione non decorreva dal 16 giugno 2010 ma dal 6 luglio 2010, per effetto del differimento normativo del pagamento; di conseguenza, la nota del 1 luglio 2015 sarebbe stata idonea a interrompere la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Ha poi precisato che, ai fini del dies a quo, rileva anche il differimento dei termini di versamento previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti interessati, senza che assuma rilievo decisivo la scelta del regime fiscale dei minimi, essendo il differimento applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Ha inoltre affermato la natura regolamentare del D.P.C.M. quale fonte attuativa della delega legislativa. Ne è conseguito che il termine di prescrizione non poteva farsi decorrere dal 16 giugno 2010 ma dal 6 luglio 2010, con possibile tempestività dell'atto interruttivo del 1 luglio 2015. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e per i contributi della gestione separata tale momento coincide con la scadenza del termine per il pagamento, tenendo conto anche di eventuali differimenti normativi.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
Disciplina la gestione separata INPS e l'obbligo contributivo dei soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo abituale.
Richiamato in relazione alla disciplina del versamento dei contributi e al differimento dei termini.
Richiamato quale norma che si coordina con la disciplina dei termini di versamento dei contributi.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha natura regolamentare e, per i contributi dovuti per l'anno 2009, differisce al 6 luglio 2010 il termine di versamento per i soggetti nelle condizioni previste dalla disposizione.
Norma sul procedimento camerale non partecipato in cassazione.
Consente il richiamo alla motivazione di precedenti conformi.
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997
Indicato come base della delega attuativa che conferisce rilievo normativo al D.P.C.M. 10 giugno 2010.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale collegata all'obbligo di iscrizione alla gestione separata è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale.
art. 38 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale dell'universalità della tutela previdenziale obbligatoria.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva, occorre considerare anche i differimenti dei termini di versamento stabiliti da fonti normative o regolamentari attuative.
- Un D.P.C.M. emanato in attuazione di una delega legislativa può avere natura regolamentare e incidere sui termini di adempimento contributivo.
- Il differimento del termine di pagamento si applica a tutti i contribuenti che rientrano nell'ambito oggettivo della disciplina, non soltanto a chi sia concretamente assoggettato a uno specifico regime fiscale scelto in concreto.
- Nel sistema previdenziale, il rapporto tra casse professionali e gestione separata è di complementarità e non di alternatività, in funzione di chiusura delle lacune di copertura assicurativa.
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