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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41498/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La lite nasce da un'azione di regolamento di confini tra due fondi siti in Porto Empedocle. I primi proprietari chiedevano l'accertamento dell'esatto confine, la restituzione della porzione di terreno asseritamente occupata dai vicini e l'apposizione dei termini. I convenuti sostenevano invece che la recinzione contestata fosse stata collocata esattamente sulla linea di confine già individuata da una precedente sentenza di divisione del 2001. In primo grado il Giudice di Pace aveva fissato il confine tenendo conto anche di una successiva sentenza del 2010 che aveva accertato l'usucapione, in favore dei ricorrenti, del bene identificato come ex particella 27. In appello il Tribunale di Agrigento ha ritenuto non opponibile ai convenuti la sentenza del 2010 e ha considerato unico titolo utile la sentenza di divisione del 2001, collocando il confine in posizione diversa. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto violazione dell'art. 950 c.c. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale avesse escluso dalla valutazione il titolo del 2010, pur essendo esso un accertamento di proprietà opponibile erga omnes e rilevante per la delimitazione del confine; hanno inoltre contestato la contraddittorietà della motivazione sul rapporto tra i due giudicati. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale sostenendo che il confine dovesse essere determinato sulla base della sola sentenza del 2001 e non anche dell'elaborato peritale o della successiva sentenza di usucapione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Agrigento e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, affinché ridetermini il confine tra i fondi considerando tutti i titoli di proprietà prodotti in causa, inclusa la sentenza del 2010 sull'usucapione. La Corte ha inoltre rimesso al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    Nel regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi in sé, ma costituiscono elementi di prova privilegiati per individuare il confine corretto quando esso sia incerto soggettivamente o oggettivamente; il giudice deve quindi esaminarli tutti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti del processo, ma non può essere usato per neutralizzare un titolo di acquisto di un diritto reale immobiliare avente efficacia erga omnes, quando il bene non rientrava nel rapporto presupposto della decisione precedente.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Il giudice di rinvio provvede anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, gli impugnanti incidentali sono tenuti all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di regolamento di confini ex art. 950 c.c. il giudice deve utilizzare tutti i titoli di proprietà rilevanti prodotti dalle parti come mezzi di prova privilegiati, non potendo limitarsi a uno solo se altri siano idonei a incidere sull'individuazione della linea di separazione.
  • Una sentenza che accerta l'acquisto per usucapione di un diritto reale immobiliare ha efficacia erga omnes e non può essere ignorata nel regolamento di confini solo perché il successivo giudizio non ha visto partecipare gli stessi soggetti, salvo un effettivo ostacolo giuridico alla sua utilizzazione.
  • La sentenza di divisione è inutiliter data e non forma giudicato sulla proprietà di un bene che non apparteneva ai condividenti; in assenza del rapporto presupposto, quella statuizione non può prevalere su un diverso titolo di acquisto del bene.
  • Nel conflitto apparente tra un giudicato di divisione e un successivo accertamento di usucapione, il giudice deve verificare preliminarmente la reale appartenenza del bene nel rapporto sostanziale, evitando di attribuire al primo una portata che ecceda il suo oggetto effettivo.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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