Cassazione Civile, Ordinanza n. 19989/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale emesso dopo la cessione di un capannone. I venditori avevano impugnato l'atto per difetto di motivazione e per illegittimità della rideterminazione del valore dell'immobile. Dopo un primo giudizio, l'amministrazione aveva emesso un nuovo avviso e poi lo aveva riliquidato tenendo conto dell'accertamento con adesione perfezionato dall'acquirente, ma senza che quest'ultimo avesse integralmente pagato le rate concordate. In revocazione, il giudice tributario aveva ritenuto che il perfezionamento dell'adesione da parte dell'acquirente avesse effetto anche sui coobbligati solidali, dichiarando cessata la materia del contendere. L'Agenzia ha quindi ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 57 T.U.I.R. e degli artt. 1292 e 1300 c.c., nonché degli artt. 2 e 12 d.lgs. 218/1997, sostenendo che la solidarietà non viene meno per il solo perfezionamento dell'adesione di uno dei coobbligati ma solo con l'integrale estinzione del debito; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 395 c.p.c. per avere il giudice revocatorio valorizzato una circostanza non decisiva, cioè l'adesione non seguita dall'integrale adempimento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la tesi secondo cui l'adesione di uno dei coobbligati estingue di per sé la responsabilità solidale degli altri. Ha affermato che, in materia di imposta di registro, la solidarietà ex art. 57 d.P.R. 131/1986 resta ferma fino all'integrale pagamento del debito tributario come definito in adesione per il soggetto aderente, ovvero come accertato giudizialmente per il coobbligato non aderente. Ha inoltre osservato che l'accertamento con adesione ha natura di concordato volontario e produce effetti soltanto per chi vi aderisce, senza estendersi automaticamente agli altri coobbligati se non in bonam partem e in assenza di volontà contraria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione non dimostrata come già dedotta nei gradi di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986
La responsabilità solidale in materia di imposta di registro non viene meno per il solo perfezionamento dell'adesione di uno dei coobbligati; occorre l'integrale estinzione del debito tributario.
Richiamato per sostenere che la solidarietà tra debitori permane sino all'estinzione dell'obbligazione nei modi dovuti.
Richiamato insieme alla disciplina della solidarietà per affermare che la posizione dei coobbligati non muta per effetto del solo accordo di uno di essi con il creditore.
La definizione con adesione è un istituto di natura concordata e volontaria, i cui effetti restano legati al soggetto aderente.
Richiamato nel quadro normativo dell'accertamento con adesione, senza effetti automatici sui coobbligati non aderenti.
Richiamato nel ricorso come norma violata; dal testo emerge però che il riferimento sostanziale della decisione è alla solidarietà tributaria in materia di imposta di registro.
La doglianza revocatoria è inammissibile se introduce una questione non risultante come già devoluta nei gradi di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del primo motivo per dedurre violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del secondo motivo per dedurre un vizio processuale.
Massime di principio
- Nell'imposta di registro, la solidarietà passiva tra coobbligati non si estingue per il solo perfezionamento dell'accertamento con adesione da parte di uno di essi; è necessaria l'integrale estinzione del debito tributario.
- L'accertamento con adesione ha natura di accordo volontario e produce effetti, di regola, solo nei confronti del contribuente che vi aderisce; l'estensione ai terzi coobbligati non è automatica.
- Gli effetti favorevoli dell'adesione possono riflettersi sui coobbligati solo in bonam partem e in assenza di una volontà contraria del contribuente interessato.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non devolute al giudice di appello; la parte deve allegare e dimostrare dove la questione sia stata già dedotta nei precedenti gradi.
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