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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32911/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che ha sostituito il divieto di dimora a Roma con la custodia cautelare in carcere. Il difensore deduce violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., richiamando le ragioni del Gip a sostegno dell'originario divieto di dimora e sostenendo che i fatti configurerebbero concorso ex art. 110 c.p. e non associazione. Chiede il mantenimento della misura meno afflittiva (divieto di dimora) ritenuta sufficiente per le esigenze cautelari

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non spetti alla Corte di Cassazione una revisione di merito sull'adeguatezza della misura cautelare, essendo tale valutazione di competenza del giudice del merito e del tribunale del riesame. Il Tribunale del riesame aveva motivato l'aggravamento indicando: precedenti arresti recenti (reperti di cocaina e 32 involucri), ripetute cessioni, elevata propensione a delinquere, la presenza di una rete familiare utile a proseguire l'attività illecita e l'inidoneità del divieto di dimora a controllare movimenti e contatti. Per questi motivi la custodia cautelare è stata ritenuta necessaria e proporzionata. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; incarico alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai rimedi esperibili; la Corte ha valutato l'inammissibilità del gravame in base alle regole di ammissibilità delle impugnazioni interlocutorie

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 274 c.p.p.; il ricorso del difensore è stato dichiarato inammissibile ai sensi delle regole sulle impugnazioni previste da tali articoli

  • art. 282 c.p.p.

    Riferimento alla misura cautelare applicata in precedenza (arresti domiciliari e misure sostitutive); contestualizza le misure personali già disposte prima della decisione del riesame

  • art. 283 c.p.p.

    Richiamato nella motivazione del riesame per sostenere l'inidoneità di misure meno afflittive (es. divieto di dimora) a fronte delle esigenze cautelari specifiche, giustificando la custodia carceraria

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al traffico di stupefacenti; i capi di imputazione attengono a cessioni di stupefacente e sono stati valutati dal Tribunale come indice della pericolosità e della ripetizione dell'attività delittuosa

  • art. 74 comma 6 d.P.R. 309/1990

    Richiamato come reato contestato (capo 1); il riesame ha distinto fra questo capo e i reati 'fine', ritenendo comunque la misura detentiva necessaria per la specifica pericolosità emersa

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato: il difensore ha sostenuto che gli episodi configureranno concorso e non associazione; la Corte non ha ritenuto decisiva tale censura nell'ambito dell'impugnazione per inammissibilità

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Prescrive gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la sentenza dispone l'inoltro degli atti alla cancelleria per le misure esecutive previste

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non puo' sindacare in sede di legittimità le valutazioni di merito sull'adeguatezza delle misure cautelari: il controllo è limitato alla verifica di ragioni giuridiche e all'assenza di illogicità manifesta nell'atto impugnato
  • L'aggravamento della misura cautelare (es. sostituzione del divieto di dimora con la custodia in carcere) è giustificabile quando il giudice del riesame motivi la specifica inidoneità della misura meno afflittiva a garantire il controllo dei movimenti e a interrompere i contatti utili alla prosecuzione dell'attività criminale
  • Fatti come arresti recenti, possesso di quantitativi preconfezionati di stupefacente, ripetute cessioni e la disponibilità di una rete di contatti (anche familiari) sono elementi che la giurisprudenza tende a ritenere rilevanti per giustificare misure detentive
  • La contestazione tra qualificazione come associazione o semplice concorso (art. 110 c.p.) è questione di fatto che, se non incide su profili di diritto o di procedura rilevanti per l'ammissibilità del ricorso, difficilmente sarà risolta favorevolmente in sede di legittimità
  • Per impugnare con successo un aggravamento cautelare davanti alla Suprema Corte è preferibile focalizzarsi su vizi procedurali o violazioni di legge (es. carenza motivazionale, illogicità manifesta, vizio di competenza), piuttosto che su una mera rivalutazione di merito delle esigenze cautelari

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