Cassazione Civile, Ordinanza n. 21737/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'inammissibilità dichiarata dalla Commissione tributaria regionale dell'appello proposto dall'Ufficio, perché non era stato depositato l'avviso/ricevuta di spedizione della raccomandata utilizzata per la notifica dell'impugnazione. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, e dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 2699, 2700 e 2727 c.c., sostenendo che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione notificata per posta non fosse necessario il deposito dell'avviso di ricevimento. La Corte rileva però che la CTR aveva fondato l'inammissibilità non solo sull'erronea affermazione circa la necessità del deposito dell'avviso di spedizione, ma anche e soprattutto sull'impossibilità di desumere la data di spedizione da altri documenti prodotti, in particolare dall'avviso di ricevimento e dalla distinta delle raccomandate, privi di timbro postale attestante la spedizione. L'Agenzia, nel ricorso, non ha efficacemente censurato tale autonoma ratio decidendi e ha inoltre dedotto un timbro di spedizione che, dalla visione degli atti consentita alla Corte per il vizio processuale, non risultava presente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia perché la decisione di merito era sorretta da una motivazione autonoma e decisiva: la data di spedizione dell'atto di appello non era evincibile né dall'avviso di ricevimento né dalla distinta delle raccomandate, sicché mancava la prova della tempestività/perfezione della notifica nei termini rilevanti. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello erariale e ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per denunciare un vizio processuale della sentenza impugnata, ma la Corte osserva che la censura non colpisce efficacemente l'autonoma motivazione della CTR.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dall'Agenzia per sostenere che non fosse necessario il deposito dell'avviso di ricevimento ai fini dell'ammissibilità dell'appello notificato a mezzo posta.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato insieme all'art. 53 per contestare il requisito documentale ritenuto dalla CTR.
È richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione all'efficacia probatoria degli atti.
È richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla fede privilegiata degli atti.
È richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alle presunzioni.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni tributarie notificate a mezzo posta, l'ammissibilità non può essere affermata se dagli atti prodotti non risulta in modo idoneo la data di spedizione dell'atto, quando tale dato sia necessario a verificare il rispetto dei termini.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire specificamente tutte le rationes decisive; la mancata censura di una di esse rende il ricorso infondato o comunque non idoneo a determinare la cassazione.
- Nel giudizio di legittimità per vizio processuale, la Corte può esaminare direttamente gli atti, ma la doglianza resta infondata se il documento invocato dalla parte non contiene effettivamente il dato probatorio dedotto.
- La prova della tempestiva spedizione della notifica a mezzo posta non può essere desunta in modo apodittico: occorre che il documento prodotto rechi elementi obiettivi idonei a consentire l'individuazione della data di invio.
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