Cassazione Civile, Ordinanza n. 35848/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (terzo proprietario)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. per rivendicare la proprietà di un immobile assoggettato a sequestro conservativo poi convertito in pignoramento nei confronti di un debitrice esecutata. La vicenda ruotava attorno a un preliminare di vendita trascritto prima della trascrizione dei sequestri, stipulato in favore di un promissario acquirente per sé o per persona da nominare, cui aveva fatto seguito, dopo i sequestri, un definitivo trascritto in favore della società opponente quale terzo nominato. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) sostenevano che l'impugnazione della decisione di primo grado dovesse essere dichiarata inammissibile, perché la controversia avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente ricorso diretto per cassazione; 2) deducevano violazione delle norme sulla contrattazione per persona da nominare e sulla trascrizione, assumendo che il contratto non fosse opponibile ai terzi per mancanza delle formalità richieste e che occorressero autonome trascrizioni/annotazioni della riserva di nomina, della nomina e dell'accettazione; 3) lamentavano omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la corte d'appello non avrebbe esaminato la dedotta divergenza tra preliminare e definitivo; 4) in via subordinata, censuravano la regolazione delle spese, chiedendone la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., quindi correttamente appellabile. Quanto al merito della trascrizione del preliminare con clausola di riserva di nomina, ha rilevato che il secondo motivo era inammissibile e comunque infondato, anche perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio autonoma non specificamente censurata; ha inoltre ribadito che, ai fini dell'effetto prenotativo, è sufficiente la trascrizione del definitivo contenente la nomina del terzo e la sua accettazione, se avvenute nei termini previsti, senza necessità di ulteriori autonome trascrizioni o annotazioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancato rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo stati adeguatamente richiamati gli atti e i documenti rilevanti. Il quarto motivo è stato respinto perché le spese erano state correttamente poste a carico della parte soccombente secondo il principio di soccombenza; è stata confermata la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La domanda di chi rivendica la proprietà di beni pignorati sulla base di un titolo di acquisto opponibile ai creditori è opposizione di terzo all'esecuzione, non opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione agli atti esecutivi riguarda la regolarità formale degli atti dell'esecuzione e non la titolarità sostanziale dei beni aggrediti.
Richiamato nel motivo, ma ritenuto non idoneo a mutare la qualificazione della controversia.
Invocato dai ricorrenti in tema di contratto per persona da nominare; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul mancato rispetto delle formalità di opponibilità.
Richiamato per la disciplina della nomina del terzo nel contratto per persona da nominare.
La trascrizione del preliminare produce effetto prenotativo; ai fini della sua conservazione è sufficiente la trascrizione del definitivo con indicazione della nomina e dell'accettazione nei termini di legge.
Richiamato dai ricorrenti in materia di continuità delle trascrizioni e formalità pubblicitarie.
Richiamato dai ricorrenti in materia di contenuto della nota di trascrizione.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non adeguatamente specificata e non supportata dal necessario richiamo degli atti processuali.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e localizzare gli atti e i documenti su cui si fondano le censure; la mancanza determina inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza; la parte integralmente soccombente va condannata al rimborso delle spese.
La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito e il mancato uso di tale facoltà non richiede autonoma motivazione censurabile in cassazione.
Richiamato per la trattazione camerale.
Richiamato per il procedimento camerale e il deposito delle memorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il terzo rivendica la proprietà di beni pignorati in base a un titolo di acquisto opponibile ai creditori, la tutela va ricondotta all'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., non all'opposizione agli atti esecutivi.
- In tema di contratto per persona da nominare e trascrizione immobiliare, l'effetto prenotativo del preliminare può conservarsi se la nomina del terzo e la sua accettazione risultano trascritte nei termini di legge, senza necessità di autonome formalità pubblicitarie ulteriori, purché sia garantita l'adeguata pubblicità verso i terzi.
- Se la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio autonoma rende il motivo inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione, le doglianze fondate su atti e documenti di causa richiedono il rispetto rigoroso dell'onere di specificazione e localizzazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
- La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; in assenza di specifici vizi, la condanna alle spese non è censurabile solo perché non è stata disposta la compensazione.
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