Sentenza del 15/11/2021 n. 34290 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rideterminato il valore del terreno oggetto di compravendita, ritenendo insufficientemente motivata la decisione di primo grado e valorizzando la consulenza tecnica di parte che fissava il valore a Euro 90.000 invece della rettifica dell'Agenzia a Euro 492.000. L'Agenzia ha contestato, tra l'altro, la mancata adeguata motivazione nell'affidare rilievo decisivo alla perizia di parte e la mancata spiegazione di come i dati descrittivi abbiano consentito la valutazione adottata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso dell'Agenzia (insufficiente motivazione circa il ruolo decisivo attribuito alla consulenza tecnica di parte) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo. La causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato della valutazione estimativa del terreno e per decidere nuovamente sulle spese dell'intero giudizio. Gli altri motivi del ricorso principale e i motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Richiama il principio generale di motivazione delle decisioni: la Corte censura l'uso della perizia di parte senza adeguata spiegazione del suo valore probatorio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiamato in relazione alla contestazione della valutazione della pronuncia di primo grado; la Corte valuta se la motivazione di merito sia stata adeguata.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Riferita all'onere di allegazione degli atti posti a confronto (atto di comparazione) nell'avviso di accertamento; la Corte considera la questione ma la dichiara assorbita rispetto al motivo accolto.
Richiamato dai contribuenti in ordine alla motivazione della compensazione delle spese di lite; la Corte rinvia la statuizione sulle spese dopo il nuovo esame di merito.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 76
Citate dal ricorrente incidentale con riferimento alla documentazione catastale e agli automatismi valutativi; la Corte non approfondisce definitivamente trattandosi di questioni assorbite dal nuovo esame.
Richiamati dai contribuenti per sostenere l'opportunità di una perizia d'ufficio anziché affidarsi solo alla consulenza di parte; la Corte rimanda la valutazione al giudice di rinvio.
Usato per valutare la sufficienza formale del ricorso in Cassazione: la Corte dichiara infondata l'eccezione di difetto di autosufficienza, ritenendo il ricorso conforme ai requisiti.
Cass. n. 2193 del 06/02/2015 (giurisprudenza)
Principio richiamato: la consulenza tecnica di parte può fondare la decisione anche nel processo tributario, ma il giudice deve spiegare le ragioni per cui la ritiene corretta e convincente; mancata motivazione sul punto comporta annullamento.
Massime di principio
- La consulenza tecnica di parte può essere valorizzata dal giudice tributario, ma solo se il giudice esplicita con motivazione adeguata i criteri e le ragioni per cui la ritiene convincente: altrimenti la decisione è annullabile per insufficienza di motivazione.
- Se il giudice di appello ritiene carente la motivazione della decisione di primo grado, deve indicare specificamente le lacune e come gli elementi non considerati (es. perizia di parte) avrebbero inciso sul thema decidendum; una mera affermazione generica non è sufficiente.
- In tema di valutazione immobiliare il giudice del merito, ove manchino elementi valutativi concreti nei documenti prodotti, dovrebbe integrare il mezzo probatorio (anche con perizia d'ufficio) o chiarire in modo analitico come i dati descrittivi abbiano condotto alla determinazione del valore.
- Le questioni relative alle spese di lite vanno motivate concretamente: se si compensa o si assegna la condanna alle spese occorre verificare e motivare l'effettivo onere sostenuto dalle parti.
- In Cassazione il ricorso è ammissibile se, pur sintetico, rappresenta in modo esaustivo l'oggetto del giudizio e le posizioni delle parti (art. 366 c.p.c.); eccezioni formali di autosufficienza possono essere rigettate se il thema decidendum è chiaramente esposto.
- Quando l'amministrazione tributaria fonda una rettifica su atti di comparazione, è opportuno che tali documenti siano adeguatamente allegati e resi valutabili in giudizio: l'assenza o la scarsa rilevanza degli elementi di confronto può inficiare la pretesa impositiva.
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