Cassazione Civile, Ordinanza n. 19157/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da 11 avvisi di intimazione di pagamento e dalle relative cartelle esattoriali emesse per tributi riferiti agli anni d’imposta 1991, 1992 e 1993. In primo grado la commissione tributaria aveva accolto i ricorsi del contribuente ritenendo viziata la notificazione degli atti; in appello, però, la decisione era stata riformata e le notifiche ritenute regolari, sia perché le cartelle risultavano notificate presso la residenza italiana del contribuente quando ancora non era iscritto all’AIRE, sia perché le intimazioni erano state inviate con raccomandata a/r presso la residenza londinese, con ulteriore affermazione della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo e della mancanza di prescrizione. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce la violazione dell’art. 330, comma 1, c.p.c., sostenendo che l’appello dell’ente riscossore era stato notificato al vecchio domicilio del precedente difensore, nonostante la rinuncia al mandato e la nomina di un nuovo difensore con nuova elezione di domicilio, sicché la notifica sarebbe inesistente e non avrebbe consentito la conoscenza del giudizio di secondo grado; con il secondo deduce la violazione degli artt. 142 e 156 c.p.c., contestando la sanatoria delle notifiche delle intimazioni di pagamento e sostenendo che il vizio sarebbe stato di inesistenza, non sanabile per raggiungimento dello scopo, anche perché la notificazione sarebbe stata eseguita da soggetto non abilitato ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Ritiene che, nel processo tributario, quando la parte abbia nominato un nuovo difensore con nuova elezione di domicilio, la notifica dell’impugnazione deve essere eseguita presso il domicilio del nuovo procuratore, anche se la variazione non sia stata formalmente comunicata alla controparte. La notifica eseguita al precedente difensore non è inesistente, ma nulla; proprio per questo il giudice d’appello avrebbe dovuto disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. per assicurare il contraddittorio. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L’impugnazione deve essere notificata al domicilio del difensore o al nuovo domicilio effettivamente riferibile alla parte quando il precedente sia mutato per sostituzione del procuratore; la notifica al vecchio domicilio non è idonea a fondare la validità dell’appello.
Il raggiungimento dello scopo sana i vizi di nullità della notificazione, ma non può operare se l’atto sia inesistente.
Richiamato dal ricorrente per contestare le modalità di notificazione; la Corte non decide su questo motivo perché assorbito.
Quando la notificazione è nulla e non inesistente, il giudice deve disporne la rinnovazione per garantire il contraddittorio.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario le notificazioni vanno fatte nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata; la variazione produce effetti dal decimo giorno successivo alla comunicazione alle controparti costituite.
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
L’indicazione della residenza o la elezione di domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo, nei limiti della disciplina applicabile alle variazioni del domicilio.
art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992
L’elezione di domicilio presso il difensore serve a individuare lo studio professionale del procuratore; il notificante deve attivarsi per reperire il nuovo domicilio se lo studio è cambiato.
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’irregolarità delle notifiche delle intimazioni di pagamento; il motivo resta assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la parte sostituisce il difensore e la nuova costituzione in giudizio comporta una diversa elezione di domicilio, l’atto di impugnazione deve essere notificato presso il nuovo domicilio professionale, anche se la controparte non abbia ricevuto una formale comunicazione di variazione.
- L’elezione di domicilio presso lo studio del difensore non coincide con una variazione domiciliare autonomamente riferibile alla parte: il notificante non può fare affidamento su un domicilio divenuto superato, ma deve svolgere le ricerche necessarie per individuare il luogo attuale di notificazione.
- La notificazione eseguita presso il precedente domicilio del difensore sostituito integra nullità e non inesistenza, quando un’attività notificatoria vi sia comunque stata; di conseguenza, il giudice deve disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. per assicurare il contraddittorio.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera soltanto rispetto ai vizi della notificazione nulla e non può colmare una notificazione inesistente; l’inesistenza ricorre solo quando la consegna dell’atto non sia avvenuta affatto.
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