Cassazione Civile, Ordinanza n. 30066/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di apprendistato svolto da un lavoratore alle dipendenze di una società ferroviaria. In primo e secondo grado era stato dichiarato nullo, per contrasto con la disciplina collettiva, il patto contenuto nell'art. 18, comma 11, del CCNL Attività ferroviarie del 16 aprile 2003 e nell'art. 7 dell'accordo sindacale 1 marzo 2006, nella parte in cui escludeva il computo integrale del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. Era stato quindi riconosciuto al lavoratore il diritto all'integrale anzianità di servizio maturata in quell'arco temporale, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate dall'assunzione, rigettando anche l'eccezione di prescrizione. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970, come modificati dalla l. n. 92 del 2012, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso per il lavoratore la persistenza di una tutela reale forte dopo la riforma del 2012 e, conseguentemente, avrebbe errato nel ritenere sospeso il decorso della prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando l'orientamento già affermato secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come ridisegnato dalla l. n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, non è assistito da un regime di stabilità idoneo a escludere il metus del lavoratore; di conseguenza, per i diritti non già prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. La Corte ha inoltre osservato di non avere ragioni per discostarsi da tale precedente nomofilattico e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, perché la controparte è rimasta intimata.
Norme richiamate
il termine di prescrizione dei crediti retributivi, nei rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012
la decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di far valere il diritto, che nei rapporti di lavoro privi di adeguata stabilità si realizza alla cessazione del rapporto
art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300 del 1970
la riforma del 2012 è richiamata per escludere che, nella nuova disciplina del lavoro a tempo indeterminato, permanga una tutela forte generalizzata idonea a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto
art. 18, comma 11, CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003
clausola collettiva dichiarata nulla nella parte in cui escludeva il computo dell'apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità
art. 7 accordo sindacale 1.3.2006
clausola collettiva dichiarata nulla nella parte in cui escludeva il computo dell'apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale modifica dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per sottolineare la stabilità dell'interpretazione nomofilattica della Cassazione
richiamato per evidenziare la valorizzazione del precedente consolidato
art. 92 del 2012
richiamata come riforma che ha inciso sulla tutela del lavoratore nel rapporto a tempo indeterminato
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo la l. n. 92 del 2012 e il d.lgs. n. 23 del 2015, l'assenza di un regime di stabilità piena comporta che la prescrizione dei crediti retributivi non ancora prescritti decorra dalla cessazione del rapporto, e non durante lo svolgimento dello stesso.
- La verifica della decorrenza della prescrizione in materia di lavoro deve tener conto della reale protezione contro il licenziamento: se manca una tutela adeguata e predeterminata delle ipotesi di risoluzione, il lavoratore non è considerato libero dal metus in costanza di rapporto.
- Quando la Corte di cassazione ha già enunciato un principio di diritto in sede nomofilattica, il giudice di legittimità tende a conformarvisi in assenza di gravi ragioni di mutamento, a tutela dell'uniformità interpretativa e della certezza del diritto.
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