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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09267/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Una cessionaria del credito dell'assicurato aveva chiesto alla compagnia il pagamento del residuo indennizzo dovuto per danni da atti vandalici coperti da polizza auto, oltre a fermo tecnico, deprezzamento e spese, deducendo che la riparazione fosse stata eseguita e che la clausola di polizza che prevedeva, in caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata, uno scoperto minimo di euro 1.500 fosse vessatoria e quindi inefficace per difetto di specifica approvazione. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; in appello il Tribunale aveva confermato la sostanziale vessatorietà della clausola, reputandola idonea a determinare un significativo squilibrio ai danni del consumatore, pur escludendo il ristoro del fermo tecnico. La compagnia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. e degli artt. 33 e 34 cod. cons., sostenendo che la clausola non limitava la responsabilità ma delimitava l'oggetto del contratto, specificando il rischio assicurato e la forma di indennizzo in forma specifica, sicché non richiedeva doppia sottoscrizione; (2) violazione degli artt. 33, commi 1 e 2, cod. cons., censurando comunque la qualificazione della clausola come vessatoria per significativo squilibrio. La resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata riformata perché la clausola che prevede il risarcimento in forma specifica mediante riparazione presso carrozzeria convenzionata, o con applicazione di scoperto in caso di scelta di carrozzeria non convenzionata, è stata qualificata come clausola delimitativa dell'oggetto del contratto e non come clausola limitativa della responsabilità o vessatoria ex art. 1341 c.c. e cod. cons.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c.

    Le clausole che attengono all'oggetto del contratto e specificano il rischio garantito non rientrano nel regime della specifica approvazione scritta previsto per le clausole limitative della responsabilità o che attribuiscono vantaggi unilaterali; la clausola di risarcimento in forma specifica è stata ritenuta estranea al perimetro dell'art. 1341, comma 2, c.c.

  • art. 33 d.lgs. 206/2005

    La Corte non ha condiviso la qualificazione della clausola come vessatoria per significativo squilibrio, poiché la disciplina del risarcimento in forma specifica, in sé, non determina uno squilibrio ingiustificato ai danni del consumatore.

  • art. 34 d.lgs. 206/2005

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la clausola incidesse sull'oggetto del contratto e non fosse soggetta alla disciplina delle clausole vessatorie di protezione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di legittimità invocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola che prevede il risarcimento o indennizzo in forma specifica, anche mediante riparazione presso struttura convenzionata, di regola delimita l'oggetto della garanzia e specifica il rischio coperto, anziché limitare la responsabilità dell'assicuratore.
  • Una clausola di polizza che individua le modalità di esecuzione della prestazione assicurativa non è vessatoria per il solo fatto di essere predisposta unilateralmente, se non introduce una limitazione delle conseguenze della colpa o dell'inadempimento né esclude il rischio garantito.
  • La scelta tra struttura convenzionata e non convenzionata può legittimamente incidere sulle condizioni economiche della prestazione assicurativa senza integrare, di per sé, uno squilibrio significativo ai sensi della disciplina consumeristica.
  • In sede di legittimità, è censurabile per violazione di legge la sentenza che applichi l'art. 1341 c.c. a una clausola che, per contenuto, appartiene alla delimitazione del rischio assicurato e non alla limitazione di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniClausole vessatorie
RamiContrattiConsumatori
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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