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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33186/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia tra una società chimica e una società agente, poi costituita e amministrata dal ricorrente. Secondo la prospettazione del fallimento della società mandante, l'agente avrebbe iniziato, già durante il rapporto, a operare in concorrenza con la mandante, appropriandosi di informazioni riservate (clienti, listini, schede prodotto), offrendo prodotti sostanzialmente identici, millantando un collegamento con il gruppo societario e diffondendo notizie denigratorie. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda risarcitoria; in appello entrambe le impugnazioni erano state respinte. In Cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) carenza di legittimazione attiva del fallimento e di legittimazione passiva del convenuto; 2) erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che l'azione proposta nel 2011 nel precedente giudizio estinto non avesse effetto interruttivo rispetto alla successiva domanda; 3) e 4) violazione degli artt. 2395 e 2697 c.c. per asserito mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'an e al quantum del danno, contestando la valutazione delle prove documentali e la quantificazione del lucro cessante; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione integrale delle spese. Il fallimento ha resistito e ha anche proposto ricorso incidentale, poi dichiarato assorbito o inefficace.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi a legittimazione e prescrizione perché non si confrontavano in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e, quanto alla prescrizione, mancavano di autosufficienza per omessa riproduzione delle domande dei due giudizi. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi sulla prova del danno e sul quantum perché miravano, sotto forma di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità; inoltre ha ribadito che il principio di non contestazione riguarda i fatti e non i documenti, e che l'errore sull'apprezzamento della prova non integra violazione dell'art. 2697 c.c. ma, al più, vizio motivazionale. Il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile poiché la Corte territoriale aveva compensato le spese del grado di appello per reciproca soccombenza e aveva applicato correttamente i principi sulla soccombenza finale. Il ricorso incidentale tardivo del fallimento è stato dichiarato assorbito nella parte condizionata e inefficace nella parte restante. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2476 c.c.

    richiamato per l'azione di responsabilità verso l'amministratore e per la diversa qualificazione della pretesa rispetto al precedente giudizio

  • art. 2395 c.c.

    richiamato come base della responsabilità diretta dell'amministratore verso i terzi per fatto illecito

  • art. 2055 c.c.

    la solidarietà tra danneggianti presuppone l'unicità del fatto dannoso per il danneggiato, anche se i titoli di responsabilità siano diversi

  • art. 1746 c.c.

    citato nel precedente giudizio come obbligo di fedeltà e non concorrenza dell'agente

  • art. 2598 c.c.

    richiamato per gli atti di concorrenza sleale dedotti in fatto

  • art. 2943 c.c.

    l'atto di citazione del 2011 è ritenuto idoneo a interrompere la prescrizione

  • art. 2945 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la non operatività dell'effetto interruttivo nel nuovo giudizio

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel censurare il trattamento della prescrizione

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la prescrizione quinquennale della responsabilità aquiliana

  • art. 2697 c.c.

    l'errore sull'apprezzamento delle prove non integra violazione dell'onere della prova, salvo erronea attribuzione del relativo onere

  • art. 2712 c.c.

    richiamato in tema di riproduzioni informatiche/e-mail e loro contestazione

  • art. 2729 c.c.

    utilizzato per valorizzare e-mail e indizi come presunzioni semplici

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue il principio di soccombenza finale

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione può essere disposta in presenza di reciproca soccombenza o giusti motivi

  • art. 334 c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo segue le sorti del principale

  • art. 334 c.p.c.

    l'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo non assorbito

  • art. 327 c.p.c.

    termine semestrale per impugnare la sentenza non notificata

  • art. 366 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi

  • art. 366 c.p.c.

    onere di specifica riproduzione e localizzazione degli atti e documenti richiamati

  • art. 348-ter c.p.c.

    la doppia conforme preclude solo il vizio di cui all'art. 360, n. 5, non anche il n. 3

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato per il computo civile dei termini

  • art. 2963 c.c.

    richiamato per il computo civile dei termini

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza del presupposto per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    misura del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La legittimazione ad causam va valutata in base alla prospettazione della domanda, mentre l'effettiva titolarità del rapporto sostanziale appartiene al merito.
  • La responsabilità diretta dell'amministratore verso il terzo può essere dedotta anche quando la medesima vicenda coinvolga, sul piano contrattuale, la società amministrata; la diversità dei titoli di responsabilità non esclude la solidarietà ex art. 2055 c.c. se il fatto dannoso è unico per il danneggiato.
  • L'effetto interruttivo della prescrizione derivante da una domanda giudiziale dipende dall'identità sostanziale della pretesa azionata; la relativa verifica è questione di merito, ma in cassazione il motivo deve riportare il contenuto delle domande per consentirne il controllo.
  • Il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove: se si contesta l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, il problema attiene al fatto e non alla corretta interpretazione della norma.
  • L'art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece la censura riguarda il convincimento sulla sufficienza della prova, il tema è di valutazione del fatto.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non i documenti prodotti; la loro utilizzabilità dipende dalla specifica contestazione della conformità o della veridicità, secondo le regole processuali applicabili.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una terza valutazione del merito attraverso la critica del compendio probatorio o la richiesta di nuova lettura dei documenti.
  • La compensazione delle spese non può pregiudicare la parte totalmente vittoriosa; l'accoglimento solo parziale di una domanda unica può giustificare la compensazione, ma non determina automaticamente reciproca soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteResponsabilità professionaleConcorrenza sleale
RamiProcesso civileResponsabilità civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneBuona fede e correttezza

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