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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05557/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di locazione commerciale tra una società conduttrice e una società locatrice. La corte d'appello, riformando il primo grado, aveva condannato la conduttrice al pagamento di canoni asseritamente non corrisposti, ritenendo che i pagamenti di importo inferiore al canone originario fossero stati accettati solo come acconti, con mera dilazione del saldo e riserva di recupero finale, e non come effetto di una riduzione convenzionale del canone. La società conduttrice ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2709, 2710 e 2720 c.c., nonché dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse omesso di valorizzare il contenuto probatorio delle fatture quietanzate emesse dalla locatrice durante il rapporto, nelle quali era indicato un canone inferiore a quello originariamente pattuito e non era precisato che la somma fosse un acconto. Secondo la ricorrente, tali fatture avrebbero dimostrato, anche in via confessoria, la volontà della locatrice di ridurre consensualmente il canone, anziché di concedere una semplice dilazione di pagamento. La controricorrente contestava inoltre la novità della questione e la carenza di specifica allegazione ex art. 366 n. 6 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che la ricorrente non aveva assolto adeguatamente agli oneri di specifica e completa allegazione richiesti dall'art. 366, n. 6, c.p.c., specie quanto alla documentazione richiamata e alla localizzazione processuale delle fatture invocate, con conseguente preclusione rispetto alla questione di novità dedotta dalla controricorrente. Ha poi osservato che, al di là del richiamo formale alla violazione di legge e al vizio motivazionale, le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha quindi ribadito che il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda la falsa applicazione della norma astratta e non l'erronea ricostruzione del fatto, mentre il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso tra le parti; non essendo ciò avvenuto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il valore probatorio dei documenti contabili/fatture; la Corte non entra nel merito dell'applicazione perché reputa la censura inammissibile in quanto volta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul valore probatorio dei documenti dell'impresa; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché sostanzialmente mirata a una diversa lettura delle prove.

  • art. 2720 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso valore confessoriamente rilevante delle fatture quietanzate; la Corte non lo applica nel merito per difetto di ammissibilità del motivo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per censurare l'erronea ricostruzione del fatto concreto o la valutazione delle prove; occorre dedurre la falsa applicazione della fattispecie astratta.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare l'omessa valutazione di elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente e compiutamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, per consentirne l'esatta individuazione e il controllo di legittimità.

  • art. 369 n. 2 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. per ribadire l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti/documenti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione del fatto in una censura di violazione di legge: il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. concerne la falsa applicazione della norma astratta, non la diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico rilevante è stato comunque valutato.
  • Il ricorso per cassazione che si fondi su documenti o atti processuali deve rispettare rigorosamente gli oneri di specifica indicazione e allegazione ex artt. 366, n. 6, e 369, n. 2, c.p.c., indicando con precisione dove tali atti si trovano e quali passaggi siano decisivi.
  • La cassazione non può essere adita per ottenere una nuova valutazione del merito della causa quando il giudice di merito abbia esaminato in modo completo il materiale probatorio e abbia fornito una motivazione logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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