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Sentenza

Sentenza n. 3965/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2686/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202504539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente per annualità scolastiche determinate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere a ciascuna l'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente per le annualità indicate nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata al Ministero quale titolo esecutivo e, alla data della proposizione del ricorso, l'amministrazione non aveva ancora provveduto all'accredito. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Le ricorrenti hanno inoltre richiesto gli interessi sulle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore. Il giudice ha distinto il titolo esecutivo, inteso come provvedimento che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ha ordinato l'integrale esecuzione del giudicato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di sessanta giorni dall'investitura e precisando che non è dovuto alcun compenso, trattandosi di attività istituzionale. La domanda di interessi è stata respinta: il giudice ordinario l'aveva già rigettata e l'importo della carta del docente deve essere accreditato al valore nominale, senza maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016. Il ricorso è stato quindi accolto quanto all'ottemperanza e respinto limitatamente agli interessi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato e adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione debitrice e deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione esecutiva.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva è distinta dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per l'esecuzione delle sentenze.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    L'importo della carta del docente è dovuto al valore nominale, senza interessi o altre maggiorazioni, anche se utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notifica, presso la sede dell'amministrazione debitrice, del titolo esecutivo inteso come provvedimento che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più richiesta dopo le modifiche della legge Cartabia.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciute somme accessorie già escluse dal giudicato da eseguire; il giudice dell'ottemperanza non può modificare o ampliare il contenuto del titolo giudiziale.
  • Le somme riconosciute per la carta del docente devono essere accreditate al valore nominale e non sono suscettibili di maggiorazione mediante interessi, ove tale esclusione risulti dal titolo giudiziale e dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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