Cassazione Civile, Ordinanza n. 10025/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva agito contro la banca per ottenere, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali rilevanti, la restituzione di quanto asseritamente indebitamente percepito nel rapporto di conto corrente intrattenuto tra il 1995 e il 2004, con particolare riferimento a interessi passivi capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese. Il tribunale aveva accolto la domanda nei limiti della prova ritenuta raggiunta, liquidando una somma a favore della correntista. La corte d'appello aveva poi respinto il gravame della società, ritenendo corretto il criterio di ricalcolo fondato sul saldo contabile, poiché mancavano alcuni estratti conto per due trimestri del rapporto. In cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, in un'azione di accertamento negativo e ripetizione di indebito, con produzione di quasi tutti gli estratti conto, il saldo dovesse essere ricalcolato secondo il criterio del saldo zero e non del saldo contabile, contestando quindi la ripartizione dell'onere probatorio seguita dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo conforme alla giurisprudenza consolidata la decisione di merito che, in presenza di estratti conto mancanti per alcuni periodi, aveva posto a carico della correntista l'onere di provare integralmente il fatto costitutivo della domanda e aveva effettuato il ricalcolo partendo dal primo saldo a debito documentalmente riscontrato. La Corte ha escluso che, nel caso concreto, fosse applicabile un diverso criterio probatorio fondato sulla vicinanza della prova, osservando che la documentazione bancaria era nella disponibilità o agevolmente acquisibile da entrambe le parti. Alla soccombente sono state inoltre poste le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la ripartizione dell'onere della prova: nell'azione di ripetizione di indebito grava sull'attore la prova del pagamento e dell'assenza di causa giustificativa; nel conto corrente bancario l'incompletezza documentale ridonda in danno del correntista che agisce in giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale di censura invocato per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non scalfiva un orientamento di legittimità consolidato.
costituisce il filtro che rende inammissibile il ricorso quando la questione è già risolta da giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre elementi idonei a mutare l'orientamento.
consente al cliente di richiedere la documentazione bancaria, inclusi gli estratti conto, e viene richiamato per escludere che la prova sia normalmente sottratta alla sua disponibilità.
art. 24 Cost.
è richiamato solo come fondamento del criterio della vicinanza della prova, ma la Corte precisa che tale criterio non può essere invocato quando la prova documentale è accessibile ad entrambe le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione di indebito relativa a un conto corrente bancario, l'attore deve provare il pagamento indebito e la mancanza di una valida causa giustificativa; non è sufficiente allegare genericamente l'illegittimità delle clausole.
- Il correntista che agisca per il ricalcolo del saldo deve produrre l'intera serie degli estratti conto; se la documentazione è incompleta, il difetto probatorio grava su di lui e il ricalcolo può essere effettuato partendo dal primo saldo a debito documentalmente accertato.
- La prova dell'indebito può essere fornita anche solo in parte tramite estratti conto e consulenza tecnica, ma la condanna della banca non può eccedere l'importo effettivamente provato.
- Il criterio della vicinanza della prova non può sovvertire il riparto ordinario dell'onere probatorio quando la documentazione bancaria è normalmente accessibile a entrambe le parti, anche tramite richiesta degli estratti ex art. 119 T.U.B.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando si limita a riproporre una questione già risolta da giurisprudenza consolidata senza offrire argomenti nuovi idonei a mutarne l'orientamento.
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