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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21638/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva presentato domanda alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico. La Commissione rigettava la domanda; il richiedente proponeva ricorso al Tribunale di Milano, che a sua volta respingeva l'impugnazione. Avverso il decreto del Tribunale venivano proposti due motivi di ricorso per cassazione: con il primo si denunciava, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 10, comma 3, Cost., sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avrebbe correttamente applicato il c.d. diritto vivente e avrebbe omesso una adeguata valutazione della situazione concreta del richiedente, anche in chiave comparativa; con il secondo motivo si deduceva la violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007, sempre ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., lamentando l'assenza di una necessaria personalizzazione della valutazione, pur a fronte di una ritenuta comparazione della condizione soggettiva del richiedente.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Quanto al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., ha richiamato il principio per cui è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e specificamente dedotto, non una diversa ricostruzione del materiale istruttorio. Quanto alla dedotta violazione di legge, ha osservato che le doglianze si risolvevano in una riproposizione delle medesime critiche già formulate, senza evidenziare un errore di diritto effettivo, poiché il giudice di merito aveva comunque valutato la situazione concreta del richiedente, anche sotto il profilo comparativo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo ex n. 5 è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di specifica deduzione; non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 375 c.p.c.

    La Corte ha deciso il ricorso con ordinanza in camera di consiglio, ritenendo non ricorrente un'ipotesi di particolare rilevanza.

  • art. 5 D.Lgs. n. 286/1998

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancata considerazione della situazione personale e della protezione invocata.

  • art. 10, comma 3, Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della domanda di tutela in relazione al diritto di asilo.

  • art. 14 D.Lgs. n. 251/2007

    Invocato per contestare il diniego di protezione sussidiaria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente reiterativa della precedente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiesto il presupposto per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando venga omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente dedotto, non quando si contesti la valutazione delle prove o si solleciti una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La deduzione di violazione di legge non può tradursi nella mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate dal giudice territoriale: occorre indicare un effettivo errore di sussunzione o di applicazione della norma.
  • In materia di protezione internazionale, la censura deve confrontarsi con la concreta valutazione compiuta dal giudice di merito sulla situazione individuale del richiedente; la semplice affermazione della necessità di una maggiore personalizzazione non è sufficiente se la valutazione comparativa risulta già effettuata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e può essere posto a carico dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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