Cassazione Penale, Sentenza n. 12310/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva difetto e illegittimità della motivazione del provvedimento di convalida in relazione all'attribuibilità delle condotte e alla durata della misura (DASPO di 8 anni). Si contestava che il GIP avesse operato un controllo meramente formale, dichiarando di aver visionato immagini/video che però non risultavano trasmessi agli atti, e che la durata eccedente il limite ordinario di cinque anni non fosse adeguatamente motivata, in violazione dei principi indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Labbia).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accolto che il GIP aveva motivato l'attribuzione delle condotte facendo riferimento a video e immagini non presenti nel fascicolo, mancando così il necessario controllo sostanziale e la prova dell'attribuibilità. Pur rilevando che il ricorrente era stato destinatario di un precedente DASPO (2020), elemento che può giustificare una durata maggiore dei cinque anni, la Corte ha comunque annullato l'ordinanza di convalida e ha disposto il rinvio al Tribunale di Terni, Giudice per le indagini preliminari, in diversa composizione, per un nuovo esame. Ha altresì dichiarato sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore del 15/10/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione alla Questura, con comunicazione al Questore di Terni.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6 (DASPO)
La Corte richiede che il giudice della convalida verifichi la sussistenza dei presupposti per l'adozione del DASPO (necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte, congruità della durata) e non si limiti a un controllo meramente formale
Costituzione, art. 13
Richiamato come principio che limita le misure che incidono sulla libertà personale: il controllo giudiziario sulla misura amministrativa deve essere motivato e sostanziale
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 44273/2004 (Labbia)
sent. n. 44273 del 27/10/2004
Principio consolidato secondo cui il giudice della convalida non può limitarsi ad un mero controllo formale ma deve accertare concretamente la pericolosità e l'attribuibilità delle condotte; la motivazione per relationem è ammessa solo se il giudice espone il percorso di condivisione
Sez. 3 Corte di Cassazione, sentenze richiamate (evoluzione giurisprudenziale)
es. Sez. 3, n. 20789/2010; Sez. 3, n. 17753/2018; Sez. 3, n. 22266/2016
Confermano i criteri di approfondimento richiesti al giudice della convalida in ordine a necessità, pericolosità, attribuibilità e congruità della durata
Corte costituzionale, sentenza n. 512/2002
Richiamata in relazione al principio che la durata di misure limitative deve essere adeguatamente motivata e giustificata
Norme penali ed amministrative indicate nei capi di imputazione
artt. 110, 61 comma 11-septies, 337 c.p.; art. 5 legge n. 152/1975; art. 4 legge n. 100/1975
Indicano i reati per i quali il ricorrente era stato deferito e costituiscono i fatti posti a fondamento del DASPO, ma la loro mera enunciazione non supplisce alla necessità di prova dell'attribuzione individuale
Massime di principio
- Il giudice della convalida del DASPO deve effettuare un controllo sostanziale, non solo formale: deve verificare concretamente la pericolosità attuale, la necessità/urgenza e l'attribuibilità delle condotte al singolo destinatario
- La motivazione può richiamare il provvedimento amministrativo (motivazione per relationem) solo se il giudice esplicita il proprio percorso logico e le ragioni di condivisione; non è consentita una ricezione acritica
- Le prove (es. filmati, fotogrammi, annotazioni investigative) citate nella motivazione devono essere effettivamente acquisite agli atti e accessibili al giudice; l'assenza di tali atti determina l'annullamento della convalida
- La durata del DASPO oltre il limite ordinario (5 anni) richiede una motivazione specifica; la preesistenza di un precedente DASPO è rilevante e può giustificare una durata maggiore, ma solo dopo che sia verificata la legittima applicazione del nuovo provvedimento
- In caso di difetto probatorio o di motivazione carente il provvedimento di convalida può essere annullato con rinvio e l'efficacia di parti del provvedimento amministrativo può essere sospesa in via cautelare
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