Sentenza del 26/11/2019 n. 30778 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
V.F. contestava l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale del 7% sull'atto giudiziario di scioglimento della comunione, sostenendo che l'assegnazione del bene fosse subordinata al pagamento di Euro 65.000,00 e quindi a una condizione sospensiva non ancora verificatasi. Secondo il ricorrente, in assenza di trasferimento effettivo l'imposta avrebbe dovuto essere applicata in misura fissa. Contestava inoltre il mancato riconoscimento del rimborso e deduceva l'inammissibilità, in appello, delle allegazioni relative al pagamento effettuato dall'altro condebitore solidale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibili le deduzioni e i documenti relativi al pagamento, poiché il fatto era stato allegato dallo stesso contribuente e il rimborso richiedeva la prova del pagamento effettuato da chi lo domandava. Il pagamento dell'imposta da parte dell'altro condebitore solidale estingue il debito verso l'Erario, ma non attribuisce al ricorrente il diritto di ottenere dall'Amministrazione somme pagate da un altro soggetto; eventuali rapporti economici tra coobbligati restano regolati dall'azione di regresso. Quanto alla tassazione, la Corte ha stabilito che l'atto giudiziario è soggetto a imposta anche se impugnato o non passato in giudicato. La condizione relativa al pagamento è stata qualificata come meramente potestativa lecita, dipendente dalla volontà dell'assegnatario-acquirente, e quindi fiscalmente irrilevante ai fini della sospensione del trasferimento. È stata confermata l'imposta proporzionale del 7% prevista per gli atti giudiziari concernenti trasferimenti immobiliari. V.F. è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00 oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58
La Corte ha ritenuto che la questione del pagamento da parte del condebitore non fosse nuova, perché era stata già dedotta dal contribuente in primo grado. Ha inoltre affermato che in appello è ammessa la produzione di documenti nuovi nei limiti previsti dall'art. 58.
Codice civile, artt. 1292 e 1299
Nelle obbligazioni solidali il pagamento effettuato da uno dei coobbligati estingue il debito anche verso gli altri nei confronti del creditore, ma il soggetto che ha pagato conserva il diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati.
Chi chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, compreso l'effettivo pagamento eseguito personalmente.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37
Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
L'imposta di registro sugli atti giudiziari è dovuta già in relazione all'esistenza del provvedimento soggetto a registrazione, indipendentemente dal passaggio in giudicato o dalla sua definitiva esecutività, con possibilità di conguaglio o rimborso dopo la decisione definitiva.
D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, art. 8, comma 1, lett. a)
Gli atti giudiziari concernenti trasferimenti di immobili sono soggetti a imposta di registro proporzionale, nella misura applicabile al caso concreto, qui individuata nel 7%.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, commi 3 e 4
Gli atti i cui effetti dipendono dalla volontà dell'acquirente non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva, quando la volontà è collegata a valutazioni di interesse e convenienza. Diversamente, la volontà meramente arbitraria dell'alienante può determinare la nullità del trasferimento.
La condizione sospensiva rimessa al mero arbitrio dell'alienante è illecita e rende nullo il trasferimento; tale ipotesi è stata distinta dalla condizione dipendente dalla volontà dell'acquirente, ritenuta lecita.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Gli atti giudiziari che definiscono una controversia civile possono essere soggetti all'imposta di registro anche se sono impugnati, non sono ancora passati in giudicato o la loro efficacia esecutiva è sospesa.
- Una condizione collegata alla volontà dell'acquirente o dell'assegnatario, quando riflette valutazioni di convenienza e non mero arbitrio, può essere fiscalmente irrilevante ai fini della sospensione del trasferimento.
- Nel giudizio tributario, chi chiede il rimborso deve dimostrare di avere personalmente sostenuto il pagamento; non può ottenere dall'Erario somme pagate da un altro coobbligato solidale.
- Il pagamento di un'obbligazione tributaria da parte di un coobbligato estingue il debito verso l'Amministrazione, ma può generare un rapporto di regresso tra i coobbligati.
- Per determinare la tassazione di uno scioglimento della comunione occorre valutare l'effetto sostanziale dell'assegnazione: quando un condividente ottiene il bene e corrisponde un conguaglio, l'operazione può essere trattata fiscalmente come trasferimento immobiliare soggetto a imposta proporzionale.
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