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Sentenza

Sentenza del 26/11/2019 n. 8913 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n 221/2019 IVA - PRESUPPOSTO SOGGETTIVO - Operazioni soggettivamente inesistenti - Detrazione - Esclusione - Onere della prova sulla natura fraudolenta - dell'operazione Grava sull'Amministrazione - Oneri probatori del contribuente - Non conoscibilità del carattere fraudolento delle operazioni ovvero ignoranza inevitabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno 2012, l'indebita detrazione di IVA per 64.076 euro relativa a fatture per complessivi 628.776 euro, ritenute riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l'Amministrazione, il soggetto formalmente indicato come fornitore dei pannelli fotovoltaici era privo di sede, dipendenti, strutture e mezzi idonei, nonché inadempiente agli obblighi IVA e intracomunitari. La società ricorrente contestava il difetto di sottoscrizione e di motivazione dell'avviso, l'assenza di prove sufficienti sull'inesistenza delle operazioni e sosteneva la propria buona fede, richiamando l'iscrizione camerale del fornitore, l'effettiva consegna dei beni, i pagamenti tracciati e la regolarità formale dei rapporti commerciali.

La decisione

L'appello è stato respinto e l'atto impositivo è stato integralmente confermato. La Commissione ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso, poiché la delega di firma può essere conferita anche mediante disposizioni di servizio e individuazione della qualifica del funzionario. Quanto alla detrazione IVA, l'Amministrazione aveva fornito elementi indiziari attendibili sull'inesistenza soggettiva delle operazioni; spettava quindi alla contribuente dimostrare di non essere stata oggettivamente in grado di conoscere la frode o di non aver potuto superare l'ignoranza sul carattere fraudolento dell'operazione. La semplice consegna della merce, il pagamento tramite bonifico, il versamento dell'IVA, la visura camerale e la regolarità contabile non sono stati ritenuti sufficienti a provare la buona fede. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19, comma 1

    La detrazione IVA presuppone che l'imposta sia riferibile a un'operazione effettivamente realizzata e correttamente documentata anche sotto il profilo soggettivo.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 21

    La fattura è un documento idoneo a rappresentare l'operazione e il relativo costo, ma non è sufficiente quando l'Amministrazione dimostri, anche presuntivamente, l'inesistenza soggettiva dell'operazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 7

    La fatturazione non conforme alla reale sequenza soggettiva dell'operazione può incidere sul diritto alla detrazione dell'IVA.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 26, comma 3

    La disciplina delle variazioni e della regolarizzazione della fattura rileva nel contesto della corretta individuazione dei soggetti dell'operazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2

    L'Amministrazione finanziaria può provare l'indebita detrazione e l'inesistenza dell'operazione anche mediante presunzioni ed elementi indiziari.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    L'avviso di accertamento può essere validamente sottoscritto da un funzionario delegato, purché la delega di firma e la qualifica del sottoscrittore siano verificabili.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 39, comma 1, lettera d)

    Anche per le imposte dirette sono ammesse ricostruzioni presuntive, secondo una logica probatoria richiamata dalla decisione.

  • D.L. n. 331/1993, art. 50

    La violazione degli obblighi relativi agli acquisti intracomunitari e alla presentazione dei modelli INTRA è stata valorizzata come elemento indiziario della natura fraudolenta dell'operazione.

  • Sesta direttiva IVA, art. 17

    Il diritto alla detrazione deve essere negato quando risulti che è stato invocato fraudolentemente o nell'ambito di un'evasione IVA.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve inizialmente fornire elementi oggettivi e attendibili, anche presuntivi, che dimostrino che il soggetto indicato in fattura non era il reale fornitore o che l'operazione si inseriva in una frode.
  • Una volta assolto tale onere iniziale, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede, provando di non essere stato oggettivamente in grado di conoscere l'irregolarità oppure di avere adottato verifiche adeguate senza poter individuare la frode.
  • La consegna effettiva dei beni e il pagamento tracciato dimostrano l'esistenza materiale dell'acquisto, ma non escludono necessariamente una frode soggettiva e quindi non bastano, da soli, a conservare la detrazione IVA.
  • La sola visura camerale, la regolarità formale delle fatture e delle scritture contabili o il versamento dell'IVA non costituiscono normalmente prova sufficiente della buona fede, perché sono elementi facilmente compatibili con una frode e non attestano l'effettiva affidabilità commerciale del fornitore.
  • Gli operatori economici devono adottare cautele proporzionate al settore, al valore e alle caratteristiche dell'operazione, verificando concretamente l'identità, la struttura, la professionalità e la capacità operativa della controparte.
  • La detrazione IVA può essere negata anche quando la merce sia stata realmente ricevuta, se la fattura indica un soggetto diverso dal reale cedente e il contribuente non dimostra di aver ignorato incolpevolmente il carattere fraudolento dell'operazione.

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