Sentenza del 26/11/2019 n. 6567 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso con modalità cartacea - Costituzione telematica Ufficio -Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava, in sostanza, la legittimità della costituzione telematica dell'Ufficio, ritenendo che la scelta della modalità cartacea per il ricorso imponesse anche alla controparte l'utilizzo della medesima modalità processuale.
La decisione
La costituzione telematica dell'Ufficio è stata ritenuta legittima. L'articolo 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, come interpretato autenticamente dal d.l. n. 119/2018, consente a ciascuna parte di utilizzare autonomamente le modalità telematiche per notifiche e depositi, indipendentemente dalla modalità scelta dalla controparte e anche se il giudizio di primo grado si è svolto in forma cartacea. Tale facoltà operava già prima dell'obbligatorietà generalizzata del processo tributario telematico, divenuta applicabile dal 1° luglio 2019.
Norme richiamate
Articolo 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
La norma è interpretata nel senso che le parti possono utilizzare, in ogni grado di giudizio, la modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte e dall'eventuale svolgimento analogico del giudizio di primo grado.
La scelta tra modalità cartacea e telematica è autonoma per ciascuna parte: il deposito cartaceo del ricorso non impedisce alla controparte di costituirsi telematicamente.
Decreto-legge n. 119/2018
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
Ha chiarito retroattivamente che le parti possono avvalersi liberamente delle procedure telematiche in ogni grado di giudizio, anche quando la controparte abbia scelto la modalità analogica.
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163/2013 e relativi decreti attuativi
Costituiscono la disciplina regolamentare delle modalità telematiche di notifica e deposito degli atti nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, prima e durante la fase di transizione verso l'obbligatorietà del processo telematico, ciascuna parte può scegliere autonomamente tra modalità cartacea e telematica.
- La costituzione telematica della controparte è valida anche se il ricorso introduttivo è stato notificato e depositato in forma cartacea.
- La modalità utilizzata nel primo grado non vincola necessariamente le parti nei gradi successivi: è possibile passare dalla modalità analogica a quella telematica, o viceversa, quando la disciplina applicabile lo consente.
- L'eccezione di invalidità fondata esclusivamente sulla diversità tra modalità cartacea e telematica, in assenza di ulteriori vizi concreti, non è normalmente idonea a compromettere la validità della costituzione processuale.
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