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Sentenza

Sentenza del 26/11/2019 n. 1388 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

RISCOSSIONE - Invito al pagamento - Notifica tramite PEC senza attestazione di conformità - Ammessa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'invito al pagamento del contributo unificato, con cui gli era stata richiesta un'integrazione di 650 euro. Sosteneva di aver impugnato soltanto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per la quale aveva già versato 500 euro, e non anche l'avviso di accertamento e le cartelle di pagamento indicati dall'amministrazione. Ha inoltre dedotto la nullità o inesistenza della notifica via PEC per mancanza dell'attestazione di conformità, la decadenza dell'amministrazione per il superamento del termine di 30 giorni previsto dall'art. 248 del DPR 115/2002, la carenza di motivazione dell'invito e l'errata quantificazione del contributo.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo tardiva l'impugnazione e infondate le censure sulla notifica PEC e sul termine per il recupero del contributo. In appello, la Commissione ha riconosciuto al contribuente la rimessione in termini, poiché l'invito non indicava adeguatamente termini, modalità e autorità competente per l'impugnazione. Tuttavia, ha respinto ugualmente l'appello: l'invito era impugnabile perché il ricorso originario riguardava anche l'avviso di accertamento e le cartelle di pagamento, non soltanto il preavviso di iscrizione ipotecaria; di conseguenza era legittima la richiesta del maggior contributo, calcolato considerando i valori dei singoli atti impugnati. È stata inoltre esclusa la nullità della notifica PEC per mancanza dell'attestazione di conformità, essendo tale modalità consentita dalla normativa speciale e idonea a garantire integrità e non modificabilità del documento. Il contribuente è stato condannato alle spese di appello, liquidate in 500 euro oltre spese generali.

Norme richiamate

  • Art. 49, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90

    Consente, nel contesto considerato, la trasmissione tramite PEC dell'invito al pagamento senza necessità di una separata attestazione di conformità, valorizzando rapidità, risparmio di spesa, integrità e non modificabilità del documento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo Unico delle spese di giustizia

    Disciplina il contributo unificato e le modalità di recupero delle somme non versate o versate in misura insufficiente.

  • Art. 13, comma 6-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Il calcolo deve essere effettuato "con riferimento ai valori dei singoli atti".

    Quando il ricorso riguarda più atti autonomamente valutabili, il contributo unificato può essere determinato considerando il valore di ciascun atto impugnato.

  • Art. 248, D.P.R. n. 115/2002

    Il termine previsto per l'invito al pagamento non è stato ritenuto perentorio; il suo superamento non determina automaticamente decadenza dell'amministrazione dal recupero del contributo.

  • Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    L'invito al pagamento, pur non essendo normalmente incluso tra gli atti autonomamente impugnabili, può essere contestato quando il giudizio riguarda anche la validità o l'efficacia degli atti presupposti.

  • Artt. 22, commi 2 e 3, Codice dell'Amministrazione Digitale

    Le copie informatiche di documenti analogici possono avere efficacia probatoria equivalente agli originali, salvo specifico disconoscimento della conformità.

  • Art. 156 c.p.c.

    Eventuali irregolarità della notificazione possono essere sanate dal raggiungimento dello scopo dell'atto, cioè dalla sua effettiva conoscenza da parte del destinatario.

  • Art. 160 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti delle nullità della notificazione e alla loro eventuale sanatoria mediante il raggiungimento dello scopo.

  • Art. 3-bis, Legge n. 53/1994

    La Commissione ha ritenuto improprio il richiamo del contribuente, poiché la disposizione riguarda principalmente le notifiche telematiche effettuate dagli avvocati e non la specifica attività notificatoria delle pubbliche amministrazioni.

  • Art. 115, comma 1, c.p.c.

    Il motivo di violazione dell'onere di valutazione delle prove e delle allegazioni è stato ritenuto infondato, poiché la Commissione ha considerato sufficientemente accertati gli elementi posti a fondamento della richiesta.

  • Art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stata accolta.

  • Art. 21-septies e 21-octies, Legge n. 241/1990

    I richiami alla nullità e ai vizi non invalidanti del provvedimento amministrativo non hanno condotto all'annullamento dell'invito.

Massime di principio

  • La notifica via PEC di un invito al pagamento della pubblica amministrazione non è necessariamente nulla per la sola mancanza dell'attestazione di conformità, soprattutto quando la normativa speciale ammette la trasmissione digitale e il destinatario ha effettivamente ricevuto il documento.
  • La contestazione dell'invito al pagamento può essere ammissibile quando il contribuente deduce vizi degli atti presupposti o quando l'invito è collegato a una pretesa già concretamente individuata; se invece si contesta soltanto un atto privo di autonoma lesività, la tutela può dover essere esercitata contro la cartella o altro atto successivo.
  • Per il contributo unificato, quando un ricorso riguarda più atti, occorre verificare se il valore debba essere calcolato separatamente per ciascun atto impugnato; la qualificazione data dal ricorrente nelle conclusioni può incidere sulla quantificazione.
  • Il termine previsto per la richiesta di integrazione del contributo unificato può essere considerato non perentorio se la norma non collega espressamente alla sua violazione una decadenza dell'amministrazione.
  • La mancanza nell'atto di indicazioni chiare su termini, modalità e autorità competente per l'impugnazione può giustificare la rimessione in termini, ma non comporta automaticamente l'annullamento della pretesa sostanziale.
  • Per contestare efficacemente una copia informatica trasmessa via PEC non basta allegare genericamente l'assenza di attestazione: è opportuno contestare in modo specifico autenticità, integrità o conformità e dimostrare l'effettiva incidenza del vizio sul diritto di difesa.

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