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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08457/2026 del 04/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di rimborso IVA per l'anno d'imposta 2009, presentata dalla società contribuente e inizialmente sospesa dall'amministrazione per la pendenza di altri carichi e di contenziosi non definiti. Successivamente la sospensione fu revocata e l'agente della riscossione fu autorizzato a procedere al rimborso e alle compensazioni con debiti erariali. Anni dopo, a fronte di una istanza di rateazione di cartelle, la società riceveva una comunicazione con cui si affermava che il rimborso IVA di euro 200.000,00 risultava già erogato tramite conto fiscale e utilizzato a copertura di precedenti pendenze. La società impugnava tale comunicazione come diniego/atto lesivo di rimborso; i giudici di merito ritenevano l'atto impugnabile e illegittima la compensazione. In cassazione l'Agenzia delle Entrate deduceva: 1) violazione degli artt. 19, 23 e 32 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché rivolto contro atto non impugnabile fosse rilevabile d'ufficio e non tardiva; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la comunicazione del 31/10/2018 fosse meramente informativa e non autonomamente impugnabile, anche perché la contribuente era già stata informata nel 2011 e nel 2013 dell'erogazione e della compensazione del rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la comunicazione del 31/10/2018 era autonomamente impugnabile perché, nel concreto, costituiva la prima comunicazione con cui la contribuente apprendeva dell'effettivo utilizzo del rimborso IVA in compensazione con precedenti pendenze. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, osservando che la commissione tributaria di secondo grado si era comunque pronunciata sull'impugnabilità dell'atto. Le spese sono state compensate per la peculiarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili non è più letto in senso rigidamente tassativo; sono impugnabili anche atti atipici con contenuto provvedimentale o che rappresentino la prima comunicazione di un atto tributario lesivo non precedentemente noto al contribuente.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato solo per sostenere la censura sulla dedotta tardività e sulla rilevabilità delle eccezioni; la Corte non ne sviluppa una regola autonoma nel merito.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo di ricorso insieme agli artt. 19 e 23; non risulta oggetto di autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire sussiste quando l'atto, anche se atipico, incide concretamente sulla sfera giuridica del contribuente e gli consente di contestare la pretesa sottesa.

  • art. 28 ter d.P.R. n. 602/1973

    Evocato come parametro della compensazione dei rimborsi con debiti erariali; la Corte richiama precedenti in cui è stato ritenuto impugnabile il silenzio-rifiuto sulla richiesta di compensazione ex art. 28 ter.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'impugnabilità non dipende solo dalla forma dell'atto ma dalla sua effettiva attitudine lesiva: sono ricorribili anche atti atipici che manifestino una pretesa fiscale compiuta o incidano unilateralmente sulla posizione del contribuente.
  • Un atto successivo è autonomamente impugnabile quando costituisce la prima comunicazione con cui il contribuente acquisisce conoscenza legale o effettiva dell'atto tributario lesivo o dell'operazione di compensazione; se invece la lesione era già stata portata a conoscenza in precedenza, occorre verificare la concreta novità lesiva della comunicazione successiva.
  • Il disconoscimento o utilizzo di un credito in forma non autoritativa, anche tramite risposta a un'istanza del contribuente, è idoneo a fondare un interesse attuale e concreto all'impugnazione.
  • L'assetto dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 va letto in coerenza con i principi di effettività, economicità e ragionevole durata della tutela giurisdizionale, con apertura all'impugnazione di atti provvedimentali non nominati espressamente.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando la decisione impugnata abbia comunque esaminato e risolto la questione che si assume omessa o pretermessa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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