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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14722/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna inflitta in primo grado per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n.309 (traffico di stupefacenti) e art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale). Il ricorrente deduceva: 1) inosservanza/erronea applicazione dell'art. 441, comma 5, c.p.p., per aver il giudice disposto d'ufficio una perizia in sede di rito abbreviato senza motivare l'indispensabilità dell'accertamento; 2) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 73, sostenendo che la sentenza non avrebbe valutato elementi che avrebbero potuto far ritenere l'uso personale (narcotest iniziale positivo alla cocaina ma perizia poi indicante eroina; lockdown e arresti domiciliari che renderebbero plausibile una scorta per uso personale; precedenti perquisizioni); 3) carenza di accertamento sul delitto di resistenza a pubblico ufficiale; 4) erronea esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti e della disapplicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica la censura sull'integrazione istruttoria e congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva reputato indispensabile l'accertamento sulla natura della sostanza, soprattutto dato che le analisi iniziali dei Carabinieri erano inutilizzabili per i termini. Quanto alla responsabilità per il reato di droga, la Corte di legittimità ha confermato che il merito ha dato adeguata motivazione: la sostanza risultò eroina, il quantitativo era idoneo a confezionare centinaia di dosi, e la situazione economica dell'imputato non giustificava l'acquisto per esclusivo uso personale; le argomentazioni difensive sul lockdown e sulle perquisizioni sono state ritenute congetturali e prive di riscontri. Sulla resistenza a pubblico ufficiale la sentenza di merito ha trovato riscontro nelle dichiarazioni degli operanti. La Corte ha inoltre confermato la corretta applicazione della recidiva, tenendo conto della molteplicità dei precedenti e del fatto commesso in regime di arresti domiciliari. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Il giudice può disporre d'ufficio mezzi istruttori anche in rito abbreviato se l'accertamento è indispensabile ai fini della decisione; nel caso la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'indispensabilità della perizia sulla natura della sostanza.

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale sui delitti di stupefacenti; la Corte ha valutato la quantità, le modalità e il contesto (arresti domiciliari) come elementi favorevoli alla qualificazione oltre il mero uso personale e contrario al riconoscimento dell'ipotesi lieve.

  • art. 337 cod. pen.

    Delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni degli operanti e congrua la valutazione di responsabilità contenuta nella sentenza di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che regola l'onere delle spese a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per gravare il ricorrente delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Riferimento giurisprudenziale usato per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per procedere comunque alla condanna alle spese e al versamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato il giudice può disporre d'ufficio accertamenti tecnici quando risultino 'indispensabili' per la decisione; la mancata specificazione dell'offesa alle garanzie va contestata con argomentazioni concrete e circostanziate.
  • Per distinguere traffico da uso personale, rilevano non solo la natura della sostanza ma soprattutto la quantità, il confezionamento e il contesto economico e personale dell'imputato; quantità idonee a molte confezioni sono indizio concreto di finalità di spaccio.
  • Argomentazioni difensive basate su congetture (es. lockdown, precedenti perquisizioni, impossibilità logistica) devono essere supportate da elementi istruttori concreti per ribaltare la valutazione di merito; in sede di legittimità tali deduzioni fattuali sono spesso inammissibili.
  • Le dichiarazioni degli operanti, se ritenute attendibili dal giudice di merito e adeguatamente valutate, costituiscono elemento valido per la ricostruzione del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
  • La presenza di una molteplicità di precedenti, specie omogenei per materia (stupefacenti, violenza, resistenza), rende difficile ottenere la disapplicazione della recidiva o la prevalenza delle attenuanti generiche senza un solido argomento di fatto o diritto.
  • Gli atti processuali e le analisi tecniche depositate oltre i termini delle indagini preliminari possono essere dichiarati inutilizzabili, rendendo necessarie nuove acquisizioni disposte dal giudice se indispensabili per la decisione.

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