Sentenza del 24/07/2024 n. 20651 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento IVA per il 2006, notificata a Nord Auto Srl quale cessionaria solidalmente obbligata per l’IVA non versata dalla cedente Exportmaxx Srl, rivelatasi una società cartiera. L’imposta era riferita alla vendita di autovetture di provenienza comunitaria a prezzi ritenuti inferiori al valore normale. L’Agenzia ha contestato la decisione della CTR, che aveva ritenuto necessaria la previa notifica a Nord Auto dell’avviso di accertamento rivolto alla cedente e insussistenti i presupposti della solidarietà, anche sulla base dei listini Eurotax Blu e dell’assenza di prova della partecipazione della cessionaria alla frode. Nord Auto ha inoltre eccepito il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza e l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, di una contestazione sui listini Eurotax proposta dall’Agenzia per la prima volta in appello.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale dell’Agenzia e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha stabilito che, per la responsabilità solidale ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972, non occorre notificare al cessionario l’avviso di accertamento emesso contro il cedente: il cessionario può contestare la cartella che gli viene notificata. Inoltre, una volta provati l’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente e il prezzo inferiore al valore normale, spetta al cessionario fornire la prova documentale contraria prevista dalla legge. La CTR ha errato nel basare la valutazione del valore normale sui listini Eurotax Blu senza considerare le fonti indicate, per il periodo rilevante, dall’art. 14 del d.P.R. n. 633/1972; l’eventuale partecipazione del cessionario alla frode e l’assoluzione penale del suo legale rappresentante non sono decisive per questa responsabilità. Il primo motivo incidentale di Nord Auto è stato rigettato: il contrasto tra motivazione e dispositivo era un errore materiale riconoscibile e correggibile, non causa di nullità. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo l’eccezione processuale rimasta assorbita e riproponibile in rinvio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 60-bis, commi 2 e 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Dunque, l'obiettiva divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello di mercato è sufficiente elemento costitutivo della solidarietà nel recupero dell'imposta, e ciò per ragioni di economicità e celerità dell'accertamento fiscale in relazione a comportamenti incauti del cessionario che non refluiscono necessariamente nel fenomeno delle cd. catene fraudolente, tant'è che la responsabilità solidale in discorso opera anche senza dimostrazione della colpevole ignoranza della frode.
Per le cessioni di beni individuati dalla normativa, tra cui gli autoveicoli, il mancato versamento dell’IVA da parte del cedente e un prezzo inferiore al valore normale fondano la responsabilità solidale del cessionario, senza che sia necessario provare la sua partecipazione o conoscenza della frode. Il cessionario può superare la presunzione fornendo documenti che dimostrino ragioni oggettive o legali del prezzo inferiore e la sua estraneità al mancato pagamento dell’imposta.
Art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente ratione temporis
è dunque possibile fare legittimo riferimento anche alle tariffe di chi ha fornito i beni e non solo ai listini: dunque il valore normale avrebbe potuto benissimo corrispondere al prezzo di acquisto da parte della cedente
Per le operazioni soggette al testo anteriore alla novella del 2009, il valore normale va determinato secondo i criteri allora vigenti, facendo riferimento, ove possibile, ai listini o alle tariffe dell’impresa fornitrice e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina. La norma novellata nel 2009 non ha effetto retroattivo per questa fattispecie sostanziale.
Art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo introdotto dalla legge 7 luglio 2009, n. 88
Diversamente, l'art. 14 del D.P.R. n. 633/72 come novellato dall'art. 24, comma 4, lett. c) della legge Comunitaria 2008 (il che vale anche per l'art. 13 del medesimo decreto) non ha una portata retroattiva, trattandosi di disposizione che non riveste carattere procedimentale, per cui trova applicazione, nella vicenda in esame, in base al momento in cui è stata posta in essere la fattispecie sostanziale, il testo vigente ratione temporis, anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 4, lett. c).
La definizione riformata del valore normale si applica alle operazioni secondo la decorrenza stabilita dalla legge, non retroattivamente: per individuare la disciplina applicabile occorre guardare al momento in cui si è realizzata l’operazione.
il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.
La divergenza tra motivazione e dispositivo non determina nullità quando, letta la sentenza nel suo complesso, il comando giudiziale è comunque chiaro e il contrasto è riconducibile a un errore materiale correggibile.
Art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’eccezione di inammissibilità dell’appello per introduzione di una questione nuova, se rimasta assorbita perché la parte è risultata vittoriosa sul punto, può essere riproposta nel giudizio di rinvio; il ricorso incidentale condizionato su tale questione è inammissibile per carenza di interesse.
Massime di principio
- Nella responsabilità solidale IVA ex art. 60-bis, il cessionario può impugnare la cartella che gli viene notificata senza che gli sia stato previamente notificato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del cedente.
- L’Amministrazione deve provare l’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente e che il prezzo della cessione era inferiore al valore normale. Una volta assolto tale onere, spetta al cessionario dimostrare documentalmente le ragioni oggettive del prezzo inferiore e che questo non era collegato al mancato pagamento dell’imposta.
- La responsabilità solidale prevista dall’art. 60-bis non richiede la prova della partecipazione del cessionario alla frode o della sua consapevolezza; l’estraneità penale del rappresentante non esclude, da sola, la responsabilità tributaria.
- Il valore normale va verificato utilizzando le fonti previste dalla versione dell’art. 14 applicabile al momento dell’operazione. Per le operazioni anteriori alla decorrenza della novella del 2009, non è sufficiente basarsi su un listino commerciale senza confrontarlo con i criteri legali allora vigenti.
- Un contrasto tra motivazione e dispositivo è causa di nullità solo se rende incerto il contenuto della decisione; se l’esito è ricostruibile senza incertezze, si tratta di errore materiale emendabile.
- Una questione processuale rimasta assorbita non dà luogo, di regola, a soccombenza impugnabile: può essere riproposta nella fase successiva, compreso il giudizio di rinvio.
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