LEGGE 29 ottobre 1984, n. 720
Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstituisce il sistema di tesoreria unica: gli enti/organismi pubblici indicati devono concentrare incassi e pagamenti in contabilità speciali (fruttifere e infruttifere) presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; disciplina il tasso d'interesse per le contabilità fruttifere (decreto del Ministro del Tesoro), le modalità operative, i pignoramenti/sequestri sulle somme, e limiti di giacenza presso banche. Entrata in vigore 29/10/1984; attuazione differita e posticipata al 1986; parte delle norme è stata dichiarata incostituzionale e alcuni aspetti finanziari erano riferiti specificamente al periodo 1985-86.
Sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici
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