Cassazione Civile, Ordinanza n. 27405/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'Ires versata in eccesso per l'anno d'imposta 2010, assumendo di poter dedurre le perdite su crediti derivanti dalla cessione pro soluto di una serie di crediti verso soggetti incaricati della raccolta delle giocate, ritenuti irrecuperabili. L'Ufficio aveva riconosciuto il rimborso solo in parte, negando la deducibilità del residuo per difetto di prova degli elementi 'certi e precisi' richiesti dall'art. 101, comma 5, del TUIR. Nei gradi di merito il ricorso della contribuente era stato respinto. In cassazione la società deduceva, con un primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 101, comma 5, TUIR, sostenendo che la CTR avesse confermato il diniego senza esaminare la documentazione prodotta per dimostrare i requisiti di deducibilità della perdita su crediti; con un secondo motivo denunciava nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., sempre per mancato esame della documentazione relativa alle singole cessioni di credito e alle valutazioni svolte da una società specializzata incaricata di verificare l'irrecuperabilità dei crediti.
La decisione
La Corte ha ritenuto i due motivi connessi e li ha esaminati congiuntamente, ma ha concluso che la CTR aveva svolto una valutazione ampia ed esaustiva della vicenda e aveva correttamente ritenuto non dimostrata dalla contribuente la sussistenza dei requisiti probatori richiesti per la deduzione della perdita su crediti. In particolare, i dati forniti da un soggetto privato incaricato della verifica sono stati considerati non sufficienti, perché in parte richiamati in modo generico, in parte non attendibili per la loro formazione tardiva rispetto alla cessione dei crediti e per la mancanza di riscontri documentali o istituzionali. La Corte ha inoltre valorizzato l'inerzia della società nel non aver attivato tempestivi rimedi preventivi verso i debitori inadempienti, ritenendo infondata la censura di omesso esame della documentazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato per denunciare la violazione di legge in relazione alla valutazione della deducibilità delle perdite su crediti e all'applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 101 TUIR
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
secondo strumento d'impugnazione
viene utilizzato per dedurre la nullità della sentenza di appello per asserita violazione dell'art. 115 c.p.c.
violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.
non impone al giudice di recepire acriticamente la documentazione prodotta, quando ritenga che essa non sia idonea a provare i fatti costitutivi del diritto azionato
art. 101, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
elementi 'certi e precisi'
la deducibilità della perdita su crediti e il conseguente rimborso fiscale presuppongono la prova rigorosa di elementi oggettivi, certi e precisi, non desumibili da mere affermazioni o da relazioni di parte tardive e prive di riscontri
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
a seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando il contribuente chiede il rimborso fondandolo sulla deducibilità di perdite su crediti, grava su di lui l'onere di provare in modo rigoroso i presupposti normativi della deduzione, mediante elementi oggettivi, certi e precisi.
- La deducibilità della perdita su crediti non può essere affermata in modo automatico per il solo fatto della cessione pro soluto del credito: è comunque necessaria una prova specifica dell'inesigibilità o irrecuperabilità del credito secondo il parametro legale applicabile.
- Una relazione tecnica o peritale redatta da un soggetto privato incaricato dal contribuente non ha di per sé efficacia dirimente se risulta tardiva rispetto alla cessione, fondata su unilaterali valutazioni e priva di riscontri documentali o istituzionali.
- La censura di omesso esame della prova non è fondata quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato la documentazione e spiegato le ragioni della sua inattendibilità o insufficienza probatoria.
- In tema di prova della perdita su crediti, la mancata attivazione di tempestivi rimedi nei confronti dei debitori inadempienti può essere valorizzata dal giudice di merito come indice di carenza di diligenza e di non credibilità della pretesa fiscale di deduzione o rimborso.
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