Cassazione Civile, Ordinanza n. 25605/2025 del 18/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato nel 2012 per la durata della vita della conduttrice e per due anni successivi, avente ad oggetto abitazione, posto auto e garage. Il fallimento della società locatrice agiva per far dichiarare l'inefficacia del contratto ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., con conseguente rilascio degli immobili, sostenendo che il vincolo locatizio pregiudicava la garanzia patrimoniale dei creditori. La conduttrice eccepiva, tra l'altro, la prescrizione quinquennale dell'azione per tardiva notifica dell'atto introduttivo, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per mancato esercizio entro un anno del recesso ex art. 80 l.f., e contestava la sussistenza dell'eventus damni, sostenendo che il canone non fosse vile e che il bene avesse condizioni diverse al momento della stipula. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sulla competenza funzionale, lamentando che la Corte d'appello non avesse rilevato d'ufficio l'incompetenza del Tribunale adito per l'azione revocatoria; 2) violazione delle norme sulla prescrizione e notificazione, assumendo che l'effetto interruttivo dovesse prodursi solo con la ricezione dell'atto da parte del destinatario; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita mancanza di una reale giustificazione circa l'estensione alla revocatoria ordinaria dei principi elaborati in materia di revocatoria fallimentare e circa il rapporto con l'art. 80 l.f.; 4) violazione dell'art. 80 l.f. in relazione agli artt. 66 e 67 l.f., negando che all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore si potessero applicare regole pretoriali elaborate per la revocatoria fallimentare; 5) omesso esame e violazione dell'art. 2901 c.c. in punto di eventus damni, contestando la valutazione del canone e il riferimento al valore del bene e alle sue condizioni effettive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la censura sulla competenza non era correttamente posta come questione di competenza ma, al più, come profilo di improcedibilità, e comunque era inidonea a scalfire la decisione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la Corte d'appello si era conformata al principio delle Sezioni Unite sulla scissione degli effetti della notificazione anche sul piano sostanziale, nei casi in cui il diritto sia esercitabile solo mediante atto processuale, sicché la prescrizione dell'azione revocatoria era interrotta dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente ma esponeva in modo intellegibile la ratio decidendi, compresa la ricostruzione dell'azione revocatoria ordinaria come strumento di tutela della massa e la non esclusività del rimedio ex art. 80 l.f. Ha respinto il quarto motivo, affermando che l'azione revocatoria ex art. 66 l.f., pur distinta da quella fallimentare, può essere trattata con criteri analoghi quanto a funzione e effetti, e che l'art. 80 l.f. non esclude la revocabilità del contratto di locazione ultranovennale. Ha dichiarato inammissibile la prima parte del quinto motivo per effetto della doppia conforme e la seconda parte per mancata attinenza alla ratio decidendi, che non si fondava solo sulla stima del canone ma anche su ulteriori elementi istruttori. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 66 L.F.
L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore è ricondotta tra le azioni derivanti dal fallimento e mira alla tutela collettiva della massa dei creditori.
La revocatoria presuppone la lesione della garanzia patrimoniale e, nel contesto fallimentare, la lesione va valutata con riferimento alla massa dei creditori.
art. 24 L.F.
La competenza sulle azioni derivanti dal fallimento è del tribunale fallimentare; l'erronea adizione di un diverso ufficio non integra necessariamente una questione di competenza, ma può tradursi in improcedibilità.
art. 80 L.F.
Il rimedio del recesso del curatore non è esclusivo né obbligato; non impedisce, se ne ricorrono i presupposti, l'esercizio dell'azione revocatoria.
art. 67 L.F.
La giurisprudenza formatasi sulla revocatoria fallimentare è richiamabile, in quanto compatibile, anche per l'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore.
In tema di prescrizione dell'azione revocatoria, il principio della scissione degli effetti della notificazione opera quando il diritto sia esercitabile solo con atto processuale.
La regola della recettizietà degli atti sostanziali non è estensibile agli atti processuali quando il diritto può essere fatto valere solo mediante giudizio.
art. 360, comma primo, n. 2, c.p.c.
Censura proposta per violazione di norme sulla competenza; dichiarata inammissibile nel caso concreto.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per dedurre violazione di norme sostanziali; i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione non consenta di comprendere il percorso logico decisorio; nel caso concreto non ricorreva.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme sulle stesse questioni di fatto.
art. 348-ter, comma quinto, c.p.c.
Esclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, quando vi sia doppia conforme sulle stesse ragioni di fatto.
art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure non pertinenti sono inammissibili.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale per consentire il controllo sul ragionamento decisorio.
Richiamato per il principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione.
Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
art. 104-ter L.F.
Richiamato incidentalmente come sede del programma di liquidazione, non come ratio decisiva della controversia.
art. 2923, comma secondo, c.c.
Richiamato dalla parte per sostenere il criterio del canone non adeguato; la Corte non ha fondato su tale norma la decisione, ma l'ha menzionata nel quadro delle allegazioni difensive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Disposta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare, pur distinta dalla revocatoria fallimentare, assume nel contesto concorsuale una funzione di tutela collettiva della massa e può essere ricondotta tra le azioni derivanti dal fallimento.
- Quando il diritto può essere esercitato soltanto mediante un atto processuale, la prescrizione è interrotta dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, in applicazione della scissione degli effetti della notificazione anche sul piano sostanziale.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non consente di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione ritenuta insufficiente o sintetica.
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile se le censure non attaccano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La disciplina dell'art. 80 l.f. sul recesso del curatore non è un rimedio esclusivo e non preclude, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione revocatoria per rimuovere atti pregiudizievoli ai creditori.
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in presenza di doppia conforme sulle medesime questioni di fatto.
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