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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33330/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione commerciale avente a oggetto un immobile in comproprietà. Il contratto era stato sottoscritto da uno solo dei comproprietari; successivamente anche gli altri comproprietari avevano manifestato disponibilità alla locazione alle medesime condizioni. I comproprietari non firmatari avevano prima agito per ottenere il rilascio dell'immobile e la declaratoria di inefficacia del contratto, poi avevano domandato il pagamento dei canoni per il periodo successivo al primo anno di rapporto, sostenendo che la proposizione di tale domanda valesse quale ratifica del contratto stipulato dal solo comproprietario locatore. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello l'aveva accolta condannando la conduttrice al pagamento della somma richiesta. In cassazione la società conduttrice deduceva, con il primo motivo, la tardività dell'appello per asserita inefficacia del deposito telematico iniziale, poi rifiutato dalla cancelleria per errore nell'indicazione del registro, sostenendo che il successivo deposito non potesse sanare l'intempestività; con il secondo motivo contestava che l'accettazione del bonifico e, in generale, gli atti compiuti tra comproprietari potessero integrare ratifica del contratto ex art. 2032 c.c., richiamando anche l'irrilevanza degli artt. 1705, 2028 e 1105 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società conduttrice. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il deposito telematico dell'appello si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, e che il successivo rifiuto della cancelleria per errore nel registro non esclude la tempestività del deposito, essendo irrilevante il fatto che il deposito sia stato poi ripetuto. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva valorizzato sia l'accettazione del pagamento sia, soprattutto, la ratifica desumibile dalla domanda giudiziale di pagamento dei canoni proposta dai comproprietari non firmatari, in coerenza con l'orientamento che ammette la ratifica del contratto di locazione concluso da uno solo dei comproprietari anche attraverso la stessa domanda di canoni. Il ricorso incidentale del controinteressato è stato dichiarato inammissibile per tardività, perché proposto oltre il termine semestrale di impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico il deposito dell'atto si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC; l'eventuale successivo rifiuto della cancelleria per errori di iscrizione al registro non fa retroagire l'inefficacia del deposito ai fini della tempestività, se il primo invio era correttamente pervenuto.
  • L'impugnazione proposta da una parte che aderisce al ricorso principale con censure aggiuntive mantiene natura di ricorso adesivo e, se proposta oltre il termine ordinario di impugnazione, è inammissibile; non opera automaticamente la disciplina dell'impugnazione tardiva riservata al ricorso incidentale in senso stretto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a contestare un argomento non decisivo o solo accessorio.
  • In tema di locazione di bene in comproprietà, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del comproprietario che ha stipulato il contratto senza formalità particolari; la ratifica può risultare anche dalla proposizione della domanda giudiziale di pagamento dei canoni nei confronti del conduttore.
  • La domanda di pagamento dei canoni, proposta dal comproprietario non firmatario nel contraddittorio con il conduttore e con il comproprietario stipulante, può integrare ratifica del contratto di locazione concluso da un solo comproprietario e consentire la pretesa della quota di canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commercialeCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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