Sentenza n. 1483/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto reso dalla Prefettura di Firenze, Area IV Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione, a firma del Viceprefetto aggiunto per il Dirigente dell'Area IV i.a., avente n. Prot. -OMISSIS-, ID. -OMISSIS-, trasmesso per le vie brevi al ricorrente dalla Responsabile del Centro di accoglienza straordinaria in data 30 settembre 2022, ma non notificato, di revoca delle misure di accoglienza disposte nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS-, con decorrenza dall'11 settembre 2022; - di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza con decorrenza retroattiva
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Firenze aveva revocato le misure di accoglienza, deducendo l’omessa notificazione del provvedimento e la conseguente lesione del diritto di difesa, il difetto di istruttoria e di motivazione per non avere considerato che egli avrebbe subito furti e aggressioni presso il centro, la mancata valutazione della sua integrazione socio-familiare e lavorativa in Italia e la violazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. In fatto, il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal centro per recarsi presso il fratello e di essere ospitato da privati. La revoca era stata motivata dalla Prefettura sulla base di due condotte: comportamenti aggressivi e violenti nei confronti di un altro ospite e abbandono volontario della struttura senza preventiva comunicazione motivata e senza indicazione del nuovo domicilio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso in forma semplificata perché manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabili le ipotesi di revoca previste dall’art. 23, comma 1, lettere a) ed e), del d.lgs. n. 142/2015: l’allontanamento protratto e ingiustificato dalla struttura, senza preventiva comunicazione alla Prefettura, equivale a rinuncia alla misura di accoglienza e impone la revoca per consentire la corretta gestione dei posti disponibili; inoltre, i comportamenti gravemente violenti costituiscono autonoma ragione di revoca. Il giudice ha qualificato la revoca come attività vincolata, sicché, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, le eventuali violazioni procedimentali non determinano l’annullabilità quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Ha inoltre escluso il vizio derivante dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ravvisando ragioni di particolare urgenza connesse alla pericolosità delle condotte e alla tutela della sicurezza pubblica. Le aggressioni e i furti eventualmente subiti dal ricorrente non escludevano né giustificavano l’abbandono non autorizzato e non incidevano sulla legittimità della revoca. Il giudice ha valorizzato anche la sottoscrizione del regolamento del centro, che prevedeva l’autorizzazione per l’allontanamento e indicava tra le cause di revoca le condotte gravemente violente e l’abbandono ingiustificato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. a) ed e), d.lgs. 142/2015
abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente; violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti
La revoca delle misure di accoglienza deve essere disposta in presenza dell’abbandono ingiustificato e protratto della struttura o di comportamenti gravemente violenti; l’allontanamento prolungato equivale a rinuncia alla misura.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento qualora, per la natura vincolata dello stesso, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
Poiché la revoca dell’accoglienza è qualificata come attività vincolata, le violazioni procedimentali non comportano annullabilità se il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
La manifesta infondatezza della domanda consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 5 del regolamento del centro di accoglienza
eventuale autorizzazione richiesta per lasciare il Centro e previsione delle condotte gravemente violente e dell’abbandono ingiustificato quali cause di revoca dell’accoglienza
Il regolamento sottoscritto dal beneficiario rendeva conoscibili gli obblighi relativi all’allontanamento e le conseguenze delle condotte violente o dell’abbandono ingiustificato.
Massime di principio
- L’allontanamento protratto e ingiustificato di un richiedente asilo dal centro di accoglienza, effettuato senza preventiva comunicazione motivata alla Prefettura e senza indicazione del nuovo domicilio, equivale a rinuncia alla misura di accoglienza e legittima la revoca ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015.
- La revoca delle misure di accoglienza per abbandono ingiustificato della struttura o per comportamenti gravemente violenti costituisce attività vincolata quando siano accertati i relativi presupposti; in tal caso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, la violazione di regole procedimentali non comporta l’annullamento se il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza può essere omessa quando ricorrano ragioni di particolare urgenza connesse alla pericolosità delle condotte del beneficiario o alla tutela della sicurezza pubblica.
- Le aggressioni o i furti eventualmente subiti dal beneficiario presso la struttura non escludono, di per sé, la revoca conseguente a condotte violente poste in essere dal medesimo o all’abbandono non autorizzato e protratto del centro.
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