Cassazione Penale, Sentenza n. 35174/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna dell’imputato per il riciclaggio di un autocarro provento di furto, sul quale erano stati contraffatti i dati identificativi del telaio e sostituita la targa. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione dell’art. 648-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse provato il suo coinvolgimento nella manipolazione del veicolo e che il fatto dovesse quindi essere qualificato come ricettazione. Con il secondo, ha denunciato violazione dell’art. 20-bis c.p. e carenza di motivazione sul diniego delle pene sostitutive: a suo avviso, la gravità della condotta era stata valorizzata nonostante la pena base fosse stata determinata dal minimo edittale, e i precedenti erano stati considerati senza una prognosi individualizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: dalle decisioni di merito, valutate congiuntamente, risultava che l’imputato aveva nella propria disponibilità un veicolo acquistato nel 2015 e poi distrutto da un incendio e che alcune sue parti erano state utilizzate per camuffare il furgone rubato. Tale dato è stato ritenuto idoneo a ricondurre all’imputato l’azione dissimulatoria; la motivazione di merito è stata giudicata logica e non suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato anch’esso dichiarato manifestamente infondato: il diniego della pena sostitutiva può fondarsi sulla valorizzazione di uno o più parametri ritenuti ostativi, senza esaminare necessariamente tutti quelli dell’art. 133 c.p.; nel caso concreto, i giudici di merito avevano indicato la gravità della condotta, il rilevante danno cagionato e una precedente condanna con sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, ritenuta inefficace in ragione della nuova ricaduta nel delitto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto della Corte d’appello di Palermo e da pagarsi in favore dello Stato.
Norme richiamate
in tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso
La sola detenzione del bene alterato non basta a fondare la responsabilità per riciclaggio: occorrono elementi che attribuiscano al detentore la condotta di alterazione o manipolazione, anche a titolo di concorso. Nel caso concreto, l’utilizzo di parti di un veicolo nella sicura disponibilità dell’imputato è stato ritenuto elemento idoneo a ricondurgli l’operazione dissimulatoria.
il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva
Il diniego di una pena sostitutiva non richiede una disamina di tutti i parametri dell’art. 133 c.p.; può essere motivato valorizzando anche un solo parametro ritenuto incompatibile con l’efficacia rieducativa della sostituzione. La decisione deve tuttavia essere sostenuta dagli elementi emersi nel giudizio.
il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva
Ai fini del diniego della pena sostitutiva, il giudice non è tenuto a valutare necessariamente tutti i parametri indicati dall’art. 133 c.p., potendo fondare la decisione sulla valorizzazione di quello o quelli ritenuti ostativi all’efficacia rieducativa.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Iannì Rosario ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Le spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono rifuse dall’imputato nella misura liquidata con separato decreto, con pagamento in favore dello Stato.
Massime di principio
- La responsabilità per riciclaggio non può essere fondata sulla sola detenzione di un bene alterato per ostacolare l’identificazione della sua provenienza illecita; occorrono elementi probatori che riconducano al detentore la condotta di alterazione o manipolazione, almeno a titolo di concorso.
- Il diniego di una pena sostitutiva non richiede l’esame di tutti i parametri dell’art. 133 c.p.; può fondarsi sulla valorizzazione di uno o più parametri ritenuti ostativi all’efficacia rieducativa, purché la motivazione sia coerente con gli elementi emersi nel giudizio.
- La valutazione di merito circa l’attribuzione della condotta di manipolazione, se sorretta da motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura delle prove.
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