Cassazione Civile, Ordinanza n. 24930/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento proposta da un’impresa termoidraulica nell’ambito di un rapporto di appalto contro la società committente. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda; il Tribunale di Varese ha invece riformato la decisione ravvisando un vizio di ultra-petizione, ritenendo che il primo giudice avesse deciso sulla base di un diverso meccanismo di perfezionamento del contratto, fondato sull’operato di un falsus procurator individuato nel subappaltatore della società resistente, mentre la domanda originaria si fondava sull’esistenza di un accordo diretto tra le parti. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza di primo grado, per motivazione asseritamente generata con un improprio copia e incolla e quindi priva di attinenza con la fattispecie; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il Giudice di pace avrebbe riconosciuto un rapporto autonomo tra le parti, considerando l’ipotesi del falsus procurator solo come eventuale. La Corte non esamina nel merito tali censure perché rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nei termini, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione telematica e con la documentazione PEC richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché la sentenza impugnata risultava notificata via PEC e il ricorrente non aveva depositato la copia autentica della relata di notificazione, né il messaggio PEC con le relative ricevute e attestazioni di conformità. La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di notificazione telematica della sentenza, il ricorrente deve depositare la documentazione cartacea conforme agli originali digitali entro il termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c.; osserva inoltre che la produzione non era stata integrata neppure dalla resistente e che, in ogni caso, il ricorso non risultava tempestivo rispetto al termine breve, essendo stato notificato oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata nel secondo motivo, in relazione al divieto di ultrapetizione.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
Il deposito della documentazione richiesta deve avvenire entro il termine perentorio previsto dalla norma.
art. 3-bis, comma 5, L. n. 53 del 1994
Per la notificazione telematica rileva la relazione di notificazione redatta dal mittente e la documentazione PEC correlata.
Richiamata in relazione alla notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata.
Cass. n. 24442/2017
Richiamata a sostegno dell’onere di deposito della documentazione PEC notificata telematicamente.
Cass. n. 17450/2017
Richiamata per il medesimo principio sull’onere di deposito in caso di notifica via PEC.
Cass. n. 6657/2017
Richiamata per il medesimo principio sull’onere di deposito in caso di notifica via PEC.
Cass. n. 30765/2017
Ribadisce che il destinatario della notifica telematica deve depositare copia analogica del messaggio PEC e degli allegati, con attestazione di conformità.
Cass. S.U. n. 8312/2019
Precisata la necessità del tempestivo deposito della copia della relata di notificazione telematica e del messaggio PEC con ricevute, anche se prive di attestazione di conformità, per consentire eventuale integrazione successiva.
Cass. S.U. n. 10648/2017
La mancata produzione della copia autentica e della relata non è sanata dal deposito della sola resistente.
Richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
Cass. n. 11386/2019
Richiamata per il principio secondo cui la procedibilità può essere verificata mediante il collegamento tra data della sentenza e data di notificazione del ricorso solo se ciò consente di accertarne tempestività.
Cass. n. 17066/2013
Richiamata sul medesimo principio relativo alla verifica della tempestività dell’impugnazione.
Cass. n. 21386/2017
Affermato che l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. opera anche se il ricorso è stato notificato nel termine breve, poiché la procedibilità è verifica preliminare rispetto all’ammissibilità.
Richiamato per l’eventuale integrazione documentale nei limiti del termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Serve come parametro per quantificare l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata via PEC, il ricorrente che ne sia destinatario deve depositare, entro il termine perentorio dell’art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione e la documentazione PEC rilevante, munita di attestazione di conformità ove necessaria.
- La mancanza della relata di notificazione e del corredo documentale richiesto determina l’improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalla eventuale tempestiva notificazione del ricorso stesso nel termine breve.
- La procedibilità costituisce verifica preliminare rispetto all’ammissibilità e impedisce l’esame dei motivi di ricorso nel merito quando il deposito prescritto non sia stato effettuato correttamente e tempestivamente.
- L’eventuale integrazione documentale è consentita solo nei limiti temporali previsti dalla disciplina del deposito del ricorso per cassazione; non può sanare una produzione tardiva rispetto al termine perentorio.
- Se la sentenza impugnata risulta notificata a mezzo PEC, il deposito della sola copia autentica della sentenza, senza la relata e senza il messaggio PEC con ricevute, non soddisfa l’onere processuale richiesto dall’art. 369 c.p.c.
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